Minori e apprendisti al lavoro: visite mediche obbligatorie, tutele speciali e lavori vietati

Assumere un apprendista o un lavoratore minorenne comporta regole particolari: alcune visite mediche "storiche" sono state abolite, altre restano pienamente obbligatorie, e per i minori esiste un elenco di lavorazioni vietate. In questa guida facciamo chiarezza su cosa deve fare oggi il datore di lavoro tra L. 977/1967 e D.Lgs. 81/08.

Il quadro normativo: L. 977/1967 e D.Lgs. 81/08

La tutela dei minori sul lavoro è regolata dalla Legge 977/1967, profondamente riscritta dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000, che si affianca al D.Lgs. 81/08. La legge distingue due categorie:

  • bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico. Il lavoro dei bambini è vietato, salvo eccezioni molto limitate (attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro e assenso dei genitori);
  • adolescente: il minore tra i 15 e i 18 anni non più soggetto all'obbligo scolastico, che può lavorare nel rispetto di tutele rafforzate.

Attenzione al coordinamento con l'obbligo di istruzione: poiché la L. 296/2006 ha portato l'istruzione obbligatoria a dieci anni, l'età minima effettiva di ammissione al lavoro è oggi di 16 anni (fatte salve le eccezioni autorizzate e i percorsi di alternanza e apprendistato formativo previsti dalla legge).

Sul fronte sicurezza, l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi consideri espressamente quelli connessi all'età: il DVR di un'azienda che impiega minorenni deve analizzare le loro mansioni in modo specifico, tenendo conto della minore esperienza, dello sviluppo psicofisico non ancora completo e della scarsa consapevolezza dei rischi. Il legame tra DVR e sorveglianza sanitaria è spiegato nella guida su DVR e sorveglianza sanitaria.

Visite mediche per i minori: cosa è stato abolito e cosa resta obbligatorio

Qui nascono gli equivoci più frequenti. Per decenni tutti i minori hanno dovuto superare una visita medica preassuntiva di idoneità generica al lavoro (art. 8 L. 977/1967), di norma presso la ASL. Il D.L. 69/2013 (art. 42, convertito in L. 98/2013) ha soppresso questo obbligo generalizzato, ferma restando la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08. Oggi il sistema funziona così:

SituazioneVisita medica
Minore adibito a mansione senza rischi soggetti a sorveglianza sanitariaNessuna visita obbligatoria (obbligo abrogato dal D.L. 69/2013, art. 42)
Minore adibito a mansione con rischi ex art. 41 D.Lgs. 81/08 (MMC, chimico, rumore, VDT ≥ 20 ore…)Visita preventiva del medico competente prima dell'adibizione + periodiche da protocollo
Adolescente ammesso in deroga a lavorazioni vietate per motivi formativiVisita medica di idoneità obbligatoria, nell'ambito dell'autorizzazione dell'Ispettorato

In pratica, per i minorenni vale la stessa logica degli adulti — la visita segue il rischio della mansione — ma con una soglia di attenzione più alta: il medico competente, nel definire il protocollo, tiene conto dell'età e può fissare periodicità più ravvicinate o accertamenti aggiuntivi. Come funziona la visita e cosa contiene il giudizio lo trovi nell'articolo sulla visita di idoneità lavorativa.

I lavori vietati ai minori: l'Allegato I della L. 977/1967

L'art. 6 della L. 977/1967 vieta di adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori elencati nell'Allegato I della stessa legge. Tra i principali:

  • esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, piombo, amianto;
  • esposizione a rumore con valori superiori ai limiti di azione e a vibrazioni intense;
  • lavori con agenti biologici dei gruppi 3 e 4;
  • radiazioni ionizzanti e atmosfere a pressione anomala;
  • lavori su macchine pericolose (seghe, presse, mole), di fabbricazione e impiego di esplosivi, con rischio di crollo o su impianti elettrici in tensione;
  • condotta di veicoli di trasporto e macchine operatrici semoventi, lavori di demolizione e in altezza.

È inoltre vietato il lavoro notturno (di regola tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7), salvo eccezioni limitatissime per forza maggiore. Una deroga ai divieti dell'Allegato I è possibile solo per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario, sotto la sorveglianza di personale esperto e previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, che presuppone il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza e l'idoneità sanitaria dell'adolescente. È il caso tipico degli apprendisti minorenni in officine e laboratori artigiani.

Apprendisti: quali visite mediche servono davvero

Anche per gli apprendisti circola ancora molta confusione. La visita sanitaria preassuntiva prevista dall'art. 4 della L. 25/1955 per accertare l'idoneità generica all'apprendistato è stata soppressa dal D.L. 69/2013 (art. 42): oggi non esiste più un obbligo di visita legato al solo contratto di apprendistato.

Resta invece pienamente applicabile il D.Lgs. 81/08: l'apprendista è un lavoratore a tutti gli effetti e, se la sua mansione rientra tra quelle soggette a sorveglianza sanitaria, deve essere sottoposto a visita preventiva prima dell'adibizione e alle successive visite periodiche. Un apprendista meccanico esposto a rumore e oli minerali, un apprendista parrucchiere a contatto con agenti chimici o un apprendista impiegato al videoterminale oltre 20 ore a settimana rientrano tutti nell'obbligo.

Se l'apprendista è minorenne si sommano i due regimi: sorveglianza sanitaria ex art. 41 per i rischi della mansione, divieti dell'Allegato I con eventuale deroga formativa autorizzata, divieto di lavoro notturno e valutazione dei rischi specifica per età. Il giudizio del medico competente, in questi casi, contiene spesso limitazioni o prescrizioni: cosa significano e come gestirle lo spieghiamo nella guida al giudizio di idoneità alla mansione.

Checklist per il datore di lavoro che assume minori o apprendisti

Prima dell'inserimento di un minorenne o di un apprendista, verifica di aver completato questi passaggi:

  1. Aggiorna il DVR valutando i rischi specifici per età (art. 28 D.Lgs. 81/08) e individua le mansioni compatibili, escludendo le lavorazioni vietate dall'Allegato I;
  2. Nomina il medico competente, se la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria e non lo hai ancora fatto: è un obbligo dell'art. 18 sanzionato penalmente;
  3. Fai eseguire la visita preventiva e acquisisci il giudizio di idoneità prima del primo giorno di lavoro effettivo sulla mansione;
  4. Richiedi l'autorizzazione all'Ispettorato se l'apprendista minorenne deve svolgere, per formazione, attività altrimenti vietate;
  5. Eroga la formazione generale e specifica prima dell'esposizione ai rischi e affianca il minore a personale esperto;
  6. Rispetta orari e riposi rafforzati: niente lavoro notturno, pause e riposi più ampi di quelli ordinari.

Il quadro completo degli adempimenti in capo all'azienda è riepilogato negli obblighi del datore di lavoro. Se ti serve un medico competente per gestire visite preventive e protocollo di apprendisti e minorenni, puoi richiedere un preventivo online: nomina attiva in 48 ore in tutta Italia.

Domande frequenti

La visita medica per assumere un minorenne è sempre obbligatoria?

No. L'obbligo generalizzato di visita preassuntiva per i minori (art. 8 L. 977/1967) è stato soppresso dal D.L. 69/2013 (art. 42, conv. L. 98/2013). La visita del medico competente resta però obbligatoria, prima dell'adibizione, quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Gli apprendisti devono fare la visita medica preassuntiva?

La vecchia visita preassuntiva per l'apprendistato (L. 25/1955) è stata soppressa dal D.L. 69/2013. Oggi l'apprendista segue le regole di tutti i lavoratori: visita preventiva e periodiche del medico competente solo se la mansione comporta rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, come agenti chimici, rumore, movimentazione carichi o videoterminali oltre 20 ore settimanali.

Quali lavori sono vietati ai minorenni?

L'Allegato I della L. 977/1967 vieta agli adolescenti le lavorazioni con agenti chimici pericolosi, cancerogeni, piombo, amianto, rumore oltre i valori di azione, agenti biologici dei gruppi 3 e 4, radiazioni ionizzanti, macchine pericolose, lavori in altezza e demolizioni, oltre al lavoro notturno. Deroghe solo per motivi formativi, con autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Un apprendista minorenne può lavorare su macchine pericolose durante la formazione?

Solo in deroga, per indispensabili motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario e sotto la sorveglianza di personale esperto, previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e accertamento dell'idoneità sanitaria. Senza autorizzazione l'adibizione è vietata e sanzionata.

Il DVR deve considerare la presenza di lavoratori minorenni?

Sì: l'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone di valutare i rischi connessi all'età. Il DVR deve analizzare le mansioni affidate ai minori tenendo conto della loro inesperienza e del loro sviluppo psicofisico, escludere le lavorazioni vietate e definire misure di prevenzione e affiancamento specifiche.

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