Obblighi del datore di lavoro verso il medico competente

La nomina del medico competente è solo il primo degli obblighi che l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 pone in capo al datore di lavoro: seguono la trasmissione delle informazioni aziendali, l'invio dei lavoratori alle visite, l'accesso ai luoghi di lavoro per i sopralluoghi e la corretta gestione delle cartelle sanitarie. Vediamoli uno per uno, con riferimenti e sanzioni.

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La nomina del medico competente: art. 18, comma 1, lettera a)

Il primo obbligo è la nomina: l'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto e quando la valutazione dei rischi lo richiede. Non esiste una soglia dimensionale: l'obbligo dipende dai rischi presenti in azienda, come spieghiamo nella guida quando è obbligatorio il medico competente.

La nomina spetta al datore di lavoro e ai dirigenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni; può essere trasferita a un soggetto diverso solo con una delega di funzioni formale ex art. 16 (atto scritto con data certa, poteri di organizzazione e spesa, accettazione del delegato). In assenza di delega valida, la responsabilità penale per l'omessa nomina resta in capo al datore di lavoro. La nomina va formalizzata per iscritto con una lettera di incarico e relativa accettazione: trovi un modello nella pagina lettera di nomina del medico competente.

Le informazioni da fornire al medico competente (art. 18, comma 2)

Nominare il medico non basta: bisogna metterlo in condizione di lavorare. L'art. 18, comma 2, obbliga datore di lavoro e dirigenti a fornire al medico competente informazioni in merito a:

  • la natura dei rischi presenti in azienda (in pratica: il DVR e i suoi allegati, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, le valutazioni specifiche di rumore, vibrazioni, movimentazione carichi);
  • l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati su infortuni e malattie professionali, inclusi quelli del registro infortuni e delle denunce;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza (verbali ASL/ATS, prescrizioni, disposizioni).

Queste informazioni sono la base su cui il medico costruisce il protocollo sanitario e collabora alla valutazione dei rischi: il legame tra i due documenti è approfondito in DVR e sorveglianza sanitaria. Un medico competente tenuto all'oscuro dei rischi reali produce un protocollo sbagliato — e la responsabilità dell'informazione mancata è del datore di lavoro, non del medico.

Invio alle visite, sopralluoghi e riunione periodica

L'art. 18, comma 1, lettera g) impone di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e di richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi posti a suo carico. Significa organizzare concretamente le convocazioni, giustificare le assenze dal posto di lavoro (le visite si svolgono di norma in orario di servizio e senza oneri per i lavoratori, art. 41) e non adibire alla mansione a rischio chi non ha un giudizio di idoneità valido.

Il datore di lavoro deve inoltre consentire al medico competente l'accesso agli ambienti di lavoro per il sopralluogo previsto dall'art. 25, comma 1, lettera l): almeno una volta l'anno, o con la diversa cadenza stabilita dal medico in base alla valutazione dei rischi e comunicata all'azienda. Impedire o ostacolare il sopralluogo espone il datore di lavoro a responsabilità, perché la visita degli ambienti è un obbligo del medico che l'azienda ha il dovere di rendere possibile. Nelle aziende con più di 15 lavoratori va infine convocata la riunione periodica ex art. 35, alla quale il medico competente partecipa di diritto.

Cartelle sanitarie e di rischio: chi le custodisce

La cartella sanitaria e di rischio è istituita, aggiornata e custodita dal medico competente (art. 25, comma 1, lettera c), con salvaguardia del segreto professionale. Il luogo di custodia va concordato al momento della nomina: può essere la sede aziendale, purché in condizioni che garantiscano la riservatezza (armadio o archivio accessibile al solo medico), oppure lo studio del medico o la struttura sanitaria di cui si avvale.

Il datore di lavoro non può accedere ai contenuti sanitari della cartella: riceve solo il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico consegna copia della cartella al lavoratore e l'originale va conservato nel rispetto dell'art. 25; in caso di cessazione dell'incarico del medico, la documentazione passa al medico subentrante — un passaggio che gestiamo di routine nei cambi di incarico. Errori nella custodia delle cartelle emergono quasi sempre in sede di ispezione, insieme alle incoerenze documentali descritte nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina.

Ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro e medico competente

Il D.Lgs. 81/08 distingue con precisione le due sfere. Il datore di lavoro risponde della nomina, della qualità delle informazioni fornite, dell'invio dei lavoratori alle visite e dell'attuazione dei giudizi di idoneità (ricollocare il lavoratore con limitazioni, ad esempio). Il medico competente risponde in proprio, con le sanzioni dell'art. 58, degli obblighi dell'art. 25: protocollo sanitario, visite, giudizi, cartelle, sopralluogo, comunicazione dei dati aggregati (Allegato 3B).

Attenzione però: la giurisprudenza riconosce in capo al datore di lavoro una culpa in eligendo e in vigilando. Scegliere un medico privo dei requisiti dell'art. 38, o tollerare che le visite non vengano eseguite, riporta la responsabilità sull'azienda. Per questo l'art. 18, comma 1, lettera g) chiede espressamente al datore di lavoro di esigere dal medico l'osservanza dei suoi obblighi. Affidarsi a un servizio strutturato con medici verificati e scadenzario delle visite — come il nostro servizio di nomina del medico competente — è il modo più semplice di presidiare questo dovere di vigilanza.

Tabella riepilogativa: obbligo, riferimento normativo, sanzione

Ecco il quadro sintetico degli obblighi del datore di lavoro connessi al medico competente:

ObbligoRiferimentoSanzione per il datore di lavoro
Nominare il medico competenteArt. 18, c.1, lett. a)Art. 55, c.5, lett. d): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 € (importi soggetti a rivalutazione periodica)
Inviare i lavoratori alle visite nelle scadenze del programmaArt. 18, c.1, lett. g)Art. 55, c.5: arresto o ammenda nelle fasce previste per la violazione
Fornire al medico le informazioni su rischi, processi, infortuniArt. 18, c.2Sanzionata ex art. 55; vizia inoltre protocollo e giudizi di idoneità
Consentire il sopralluogo degli ambienti di lavoroArt. 25, c.1, lett. l)Responsabilità per impedito adempimento dell'obbligo del medico
Convocare la riunione periodica (oltre 15 lavoratori)Art. 35Sanzione amministrativa ex art. 55

Gli importi delle ammende sono aggiornati periodicamente con decreto (art. 306, c.4-bis): verifica sempre i valori vigenti. Il dettaglio delle conseguenze penali, della procedura di prescrizione e delle aggravanti è nell'approfondimento sulle sanzioni per mancata nomina del medico competente, mentre il quadro generale della disciplina è nella pillar normativa D.Lgs. 81/08 sul medico competente.

Domande frequenti

La nomina del medico competente è delegabile?

Sì, ma solo con una delega di funzioni conforme all'art. 16 del D.Lgs. 81/08: atto scritto con data certa, delegato con poteri di organizzazione, gestione e spesa, accettazione espressa. Senza questi requisiti la responsabilità per l'omessa nomina resta al datore di lavoro.

Quali documenti devo consegnare al medico competente appena nominato?

Il DVR con gli allegati, le valutazioni specifiche (rumore, vibrazioni, chimico, MMC), le schede di sicurezza, l'organigramma con le mansioni, i dati su infortuni e malattie professionali e gli eventuali verbali degli organi di vigilanza: è quanto richiede l'art. 18, comma 2.

Il datore di lavoro può leggere le cartelle sanitarie dei dipendenti?

No. Le cartelle sanitarie e di rischio sono custodite dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale. Al datore di lavoro arriva soltanto il giudizio di idoneità alla mansione specifica, che è l'unico documento sanitario che deve conservare e attuare.

Cosa rischio se non mando i dipendenti alle visite programmate?

L'omesso invio alle visite nelle scadenze del programma di sorveglianza sanitaria viola l'art. 18, comma 1, lettera g) ed è punito dall'art. 55 con arresto o ammenda. Se poi il lavoratore opera senza giudizio di idoneità valido, la posizione aziendale si aggrava ulteriormente.

Ogni quanto il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro?

Almeno una volta all'anno, oppure con la cadenza diversa che il medico stesso stabilisce in base alla valutazione dei rischi e comunica al datore di lavoro (art. 25, comma 1, lettera l). Il datore di lavoro deve garantire l'accesso e conservare il verbale di sopralluogo.