Chi è il medico competente e quando va nominato (art. 18)
L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 definisce il medico competente come il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Non è quindi un semplice "medico che fa le visite": è una figura del sistema di prevenzione aziendale, al pari di RSPP e RLS.
L'obbligo di nomina è fissato dall'art. 18, comma 1, lettera a): il datore di lavoro nomina il medico competente "per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo". La formula è più ampia di quanto sembri: la sorveglianza sanitaria scatta ogni volta che la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la normativa la prevede — videoterminali oltre le 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, lavoro notturno e molti altri casi. In pratica l'obbligo riguarda la grande maggioranza delle aziende con dipendenti, uffici inclusi.
Il numero di lavoratori è irrilevante: conta la mansione. Un'impresa con un solo impiegato al computer per 30 ore a settimana deve nominare il medico competente esattamente come uno stabilimento con 200 operai. Per capire se la tua attività rientra nell'obbligo, consulta la guida quando è obbligatorio il medico competente; per gli altri adempimenti connessi, la pagina sugli obblighi del datore di lavoro.
Art. 25: gli obblighi del medico competente
Una volta nominato, il medico competente non si limita a visitare i lavoratori. L'art. 25 gli attribuisce un elenco preciso di obblighi, il cui inadempimento è sanzionato a suo carico dall'art. 58:
- Collaborare alla valutazione dei rischi (lett. a): il medico partecipa alla redazione e all'aggiornamento del DVR, alla predisposizione delle misure di tutela e ai programmi di formazione. Il rapporto tra documento di valutazione e sorveglianza è approfondito in DVR e sorveglianza sanitaria;
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati (lett. b);
- Istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza (lett. c), con salvaguardia del segreto professionale;
- Consegnare la documentazione sanitaria al datore di lavoro alla cessazione dell'incarico e copia della cartella al lavoratore alla cessazione del rapporto (lett. d, e);
- Informare i lavoratori sul significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria (lett. g, h);
- Comunicare i risultati anonimi collettivi nella riunione periodica ex art. 35 (lett. i);
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi (lett. l);
- Trasmettere i dati aggregati di sorveglianza sanitaria tramite l'Allegato 3B (art. 40).
Per il datore di lavoro questo elenco è anche una checklist di controllo: se il medico attuale non fa il sopralluogo annuale o non partecipa alla riunione periodica, l'azienda è esposta in caso di ispezione.
Art. 38: i requisiti per svolgere le funzioni di medico competente
Non qualunque medico può ricoprire l'incarico. L'art. 38 richiede uno di questi titoli:
- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza nelle stesse discipline (medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, tossicologia industriale, igiene industriale, fisiologia e igiene del lavoro, clinica del lavoro);
- autorizzazione ex art. 55 del D.Lgs. 277/1991 (regime transitorio storico);
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, con obbligo di percorso formativo universitario integrativo per chi non aveva già svolto l'attività per almeno un anno;
- esperienza nei percorsi formativi definiti dalla normativa per i medici in servizio presso strutture pubbliche con compiti in medicina del lavoro.
A questi titoli si aggiungono due condizioni permanenti: la partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM), con almeno il 70% dei crediti nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro", e l'iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute. L'elenco è pubblico: prima di firmare una nomina, il datore di lavoro può (e dovrebbe) verificare nominativo e numero di iscrizione del professionista. Il nostro servizio di nomina del medico competente effettua questa verifica per te e la documenta nella proposta di incarico.
Art. 39: come può essere svolto l'incarico
L'art. 39 disciplina le modalità di svolgimento dell'attività. Il medico competente può operare come:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'impresa — la formula più diffusa tra le PMI;
- libero professionista incaricato direttamente;
- dipendente del datore di lavoro, soluzione tipica solo delle grandi organizzazioni.
Lo stesso articolo fissa due regole di garanzia. La prima è l'incompatibilità: il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente se esercita funzioni di vigilanza (ad esempio presso i servizi ispettivi della ASL) nel medesimo territorio. La seconda riguarda le realtà complesse: nelle aziende con più unità produttive, nei gruppi di imprese e quando la valutazione dei rischi lo rende necessario, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico coordinatore, che assicura uniformità di protocolli e criteri su tutte le sedi.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare al medico le condizioni per operare in piena autonomia professionale: il medico applica i principi della medicina del lavoro e il codice etico ICOH (art. 39, comma 1), e nessuna esigenza aziendale può comprimere il suo giudizio clinico.
Art. 41: la sorveglianza sanitaria, visita per visita
La sorveglianza sanitaria è il cuore operativo dell'incarico. L'art. 41, comma 2 elenca le visite che il medico competente effettua:
| Tipo di visita | Quando si effettua | Riferimento |
|---|---|---|
| Preventiva | Prima dell'adibizione alla mansione, anche in fase preassuntiva | Art. 41, c.2, lett. a) e c.2-bis |
| Periodica | Di norma annuale, salvo diversa periodicità del protocollo o di legge | Art. 41, c.2, lett. b) |
| Su richiesta del lavoratore | Se correlata ai rischi o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento | Art. 41, c.2, lett. c) |
| Cambio mansione | Prima di adibire il lavoratore alla nuova mansione a rischio | Art. 41, c.2, lett. d) |
| Cessazione del rapporto | Nei casi previsti dalla normativa (es. agenti chimici pericolosi) | Art. 41, c.2, lett. e) |
| Rientro dopo assenza | Dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi | Art. 41, c.2, lett. e-ter) |
All'esito di ogni visita il medico esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica: idoneità piena, parziale (con prescrizioni o limitazioni), temporanea o permanente inidoneità (art. 41, comma 6). Il giudizio va comunicato per iscritto a datore di lavoro e lavoratore, ed entrambi possono presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (comma 9). Le periodicità tipiche per i videoterminalisti — quinquennale sotto i 50 anni, biennale sopra — sono dettagliate nella pagina sui videoterminali e le 20 ore settimanali.
Art. 55: le sanzioni per il datore di lavoro
Il capo sanzionatorio del Titolo I è severo, perché la sorveglianza sanitaria tutela un bene primario. Le violazioni principali in materia di medico competente:
| Violazione | Norma violata | Sanzione (art. 55) |
|---|---|---|
| Omessa nomina del medico competente | Art. 18, c.1, lett. a) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 € |
| Omesso invio dei lavoratori alla visita medica nei termini del programma di sorveglianza | Art. 18, c.1, lett. g) | Ammenda da circa 2.000 a 4.000 € |
| Mancata comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro | Art. 18, c.1, lett. g-bis) | Sanzione amministrativa pecuniaria |
| Adibizione del lavoratore alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità | Art. 18, c.1, lett. bb) | Ammenda da circa 2.000 a 4.000 € |
Gli importi indicati sono quelli di riferimento e sono soggetti a rivalutazione periodica (l'ultima rivalutazione quinquennale li ha incrementati): l'ordine di grandezza resta comunque tale da superare, in un solo verbale, il costo di anni di servizio. Alla sanzione penale si sommano le conseguenze indirette: sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi previsti dall'art. 14, esclusione da appalti pubblici, responsabilità civile e — in caso di infortunio o malattia professionale — possibili profili di responsabilità ex D.Lgs. 231/01. Il quadro completo, con esempi di verbali e la procedura di prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94, è nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina del medico competente.
La normativa evolve: giurisprudenza, interpelli della Commissione ex art. 12 e correttivi legislativi aggiornano di continuo obblighi e importi. Trovi le ultime novità negli aggiornamenti normativi 2025. E se vuoi chiudere il rischio alla radice, la strada più rapida è attivare la nomina: il nostro servizio completo di nomina del medico competente è operativo in 48 ore in tutta Italia.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 18 del D.Lgs. 81/08 sulla nomina del medico competente?
L'art. 18, comma 1, lettera a) obbliga il datore di lavoro a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in tutti i casi in cui il decreto la prevede. L'obbligo dipende dai rischi valutati nel DVR, non dal numero di dipendenti: basta un solo lavoratore esposto.
Quali sono gli obblighi del medico competente secondo l'art. 25?
Collaborare alla valutazione dei rischi e al DVR, definire e attuare il protocollo sanitario, istituire e custodire le cartelle sanitarie e di rischio, informare i lavoratori, comunicare i risultati anonimi collettivi nella riunione periodica, visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e trasmettere i dati dell'Allegato 3B.
Chi può fare il medico competente?
Solo un medico con i titoli dell'art. 38: specializzazione in medicina del lavoro o discipline equipollenti, oppure specializzazione in igiene o medicina legale con percorso integrativo. Deve inoltre essere iscritto all'elenco nazionale dei medici competenti del Ministero della Salute e mantenere i crediti ECM prevalentemente in medicina del lavoro.
Cosa rischia il datore di lavoro che non nomina il medico competente?
L'art. 55, comma 5, lettera d) punisce l'omessa nomina con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). Si aggiungono l'eventuale sospensione dell'attività, l'esclusione dagli appalti e le responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.
Il medico competente può essere un dipendente dell'azienda?
Sì: l'art. 39 ammette che l'incarico sia svolto da un dipendente del datore di lavoro, da un libero professionista o da un medico di struttura esterna convenzionata. Per la quasi totalità delle PMI la soluzione esterna è la più efficiente; è invece incompatibile il medico che svolge funzioni di vigilanza nel medesimo territorio.
Ogni quanto vanno fatte le visite mediche ai lavoratori?
L'art. 41 fissa la periodicità di norma in un anno, ma il protocollo sanitario può stabilire cadenze diverse in base al rischio: ad esempio quinquennale per i videoterminalisti sotto i 50 anni e biennale sopra, o semestrale per alcune esposizioni ad agenti chimici. La periodicità concreta la definisce il medico competente sul DVR.