Quando ha senso cambiare il medico competente
Il rapporto con il medico competente è un incarico fiduciario: il datore di lavoro può revocarlo in qualsiasi momento, nel rispetto dell'eventuale preavviso contrattuale. I motivi più frequenti che spingono le aziende al cambio sono concreti e ricorrenti:
- Irreperibilità: visite rimandate più volte, scadenzario non presidiato, giudizi di idoneità consegnati in ritardo che bloccano le assunzioni;
- Costi fuori mercato: canoni cresciuti negli anni senza corrispettivo di servizio, listini visite mai rinegoziati, trasferte fatturate a parte;
- Nuove sedi non coperte: l'azienda apre un'unità in un'altra provincia e il medico attuale non può seguirla, con l'alternativa tra trasferte costose e scoperture;
- Sopralluoghi e riunioni saltati: il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro (art. 25, c.1, lett. l del D.Lgs. 81/08) è un obbligo del medico, e la sua omissione emerge puntualmente in sede ispettiva;
- Pensionamento o cessazione del medico, che rende il cambio obbligato e urgente.
Qualunque sia il motivo, la regola d'oro è una: prima si individua il nuovo medico, poi si revoca il vecchio. Mai il contrario, perché tra revoca e nuova nomina l'azienda resterebbe inadempiente rispetto all'art. 18, c.1, lett. a).
La procedura di subentro passo per passo
Il cambio si articola in quattro passaggi, che gestiamo in sequenza coordinata:
- Nuova proposta di nomina. Individuiamo il medico subentrante nella zona delle tue sedi, verifichiamo i requisiti dell'art. 38 e prepariamo il preventivo con le nuove condizioni.
- Revoca dell'incarico precedente. Comunicazione scritta al medico uscente (PEC o raccomandata), con data di cessazione allineata al preavviso contrattuale e richiesta formale di consegna della documentazione sanitaria.
- Nuova nomina. Firma della lettera di nomina del subentrante con decorrenza dal giorno successivo alla cessazione del precedente: le due date combaciano e non si apre alcun vuoto.
- Passaggio delle cartelle e presa in carico. Il nuovo medico riceve cartelle sanitarie e di rischio, esamina il protocollo esistente, lo conferma o lo aggiorna e prende in carico lo scadenzario delle visite.
L'unico adempimento a carico del datore di lavoro è la firma di due documenti: revoca e nuova nomina. Tutto il resto, inclusi i rapporti con il medico uscente, viene gestito dal servizio.
Il passaggio delle cartelle sanitarie e di rischio
Le cartelle sanitarie e di rischio sono il cuore della continuità: contengono la storia clinico-lavorativa di ogni lavoratore sorvegliato. Il D.Lgs. 81/08 disciplina il passaggio con precisione: alla cessazione dell'incarico, il medico uscente deve consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, c.1, lett. e), tipicamente in plico chiuso. Il datore di lavoro la custodisce senza aprirla e la mette a disposizione del medico subentrante.
Nella pratica il passaggio avviene spesso direttamente tra i due medici, soluzione più pulita sotto il profilo della riservatezza. Attenzione a due errori frequenti: accettare la riconsegna delle cartelle ai singoli lavoratori (la copia al lavoratore spetta solo alla cessazione del suo rapporto di lavoro, art. 25, c.1, lett. d) e non verificare la completezza del plico: deve esserci una cartella per ogni lavoratore sorvegliato, con l'ultimo giudizio di idoneità. Se il medico uscente è irreperibile o non collabora, la richiesta va formalizzata via PEC; il nuovo medico può comunque partire, ricostruendo le informazioni con le visite e l'anamnesi.
Continuità della sorveglianza sanitaria: cosa resta valido
Il cambio del medico non azzera la sorveglianza sanitaria. I giudizi di idoneità già emessi restano validi fino alla scadenza prevista dal protocollo: un lavoratore visitato tre mesi fa con periodicità annuale non deve rifare la visita per il solo fatto che il medico è cambiato. Il subentrante prende in carico lo scadenzario esistente e convoca i lavoratori alle scadenze naturali.
Il nuovo medico può però aggiornare il protocollo sanitario se rileva incongruenze con i rischi del DVR: periodicità troppo lasche, accertamenti mancanti per specifiche mansioni o, all'opposto, esami superflui che gonfiavano i costi. È uno dei benefici collaterali del cambio: una revisione indipendente del protocollo, come descritto nella pagina del servizio di nomina del medico competente. Il primo sopralluogo degli ambienti di lavoro del subentrante viene calendarizzato entro breve dalla presa in carico, così da azzerare anche il rischio di contestazioni sull'annualità.
Tempistiche del cambio: il calendario tipo
Il subentro è rapido perché i passaggi possono correre in parallelo. Un calendario realistico:
| Momento | Attività |
|---|---|
| Giorno 0 | Richiesta di preventivo con indicazione del medico attuale e delle scadenze in corso |
| Giorno 1 | Proposta con nominativo del subentrante e condizioni economiche |
| Giorni 2-3 | Firma della revoca (con decorrenza secondo preavviso) e della nuova nomina |
| Prime 2 settimane | Passaggio cartelle, revisione del protocollo, presa in carico dello scadenzario |
| A regime | Visite alle scadenze naturali, sopralluogo, riunione periodica |
Se il contratto con il medico uscente prevede un preavviso (30-90 giorni sono clausole comuni), la nuova nomina viene datata in coda al preavviso: nessuna sovrapposizione di costi e nessun vuoto. Nei casi urgenti, ad esempio pensionamento immediato del medico, il subentro può essere formalizzato in 48 ore, come per una nuova nomina.
Domande frequenti
Posso cambiare medico competente in qualsiasi momento?
Sì. La nomina è un incarico fiduciario che il datore di lavoro può revocare quando vuole, rispettando solo l'eventuale preavviso previsto dal contratto con il medico o con la società fornitrice. L'importante è far coincidere la cessazione del vecchio incarico con la decorrenza della nuova nomina, per non restare scoperti.
Che fine fanno le cartelle sanitarie quando cambio medico?
Alla cessazione dell'incarico il medico uscente consegna la documentazione sanitaria con salvaguardia del segreto professionale (art. 25, c.1, lett. e del D.Lgs. 81/08), in genere in plico chiuso al datore di lavoro o direttamente al medico subentrante, che le prende in carico e prosegue la sorveglianza.
Con il nuovo medico i lavoratori devono rifare tutte le visite?
No. I giudizi di idoneità già emessi restano validi fino alla loro scadenza naturale. Il nuovo medico riprende lo scadenzario esistente e convoca i lavoratori solo alle periodicità previste dal protocollo, salvo aggiornamenti motivati dai rischi del DVR.
Il medico uscente può rifiutarsi di consegnare le cartelle?
No: la consegna della documentazione sanitaria alla cessazione dell'incarico è un obbligo di legge del medico competente. Se non collabora, la richiesta va formalizzata via PEC. Il medico subentrante può comunque avviare la sorveglianza ricostruendo l'anamnesi lavorativa durante le visite.
Quanto costa il subentro rispetto a una nuova nomina?
Nulla di più: il passaggio delle cartelle e la revisione del protocollo sono inclusi nel servizio. Anzi, il cambio è spesso l'occasione per riallineare canone e listino visite ai valori di mercato. Il preventivo di subentro è gratuito e confrontabile voce per voce con le condizioni attuali.