Quando è obbligatorio il medico competente: tutti i casi

Il medico competente è obbligatorio ogni volta che in azienda esistono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria: lo dice la valutazione dei rischi, non il numero di dipendenti. In questa guida trovi la tabella completa dei rischi che fanno scattare l'obbligo, i casi dubbi (smart working, part-time, tirocinanti) e un percorso decisionale passo per passo.

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Il criterio è il rischio, non il numero di dipendenti

È l'equivoco più diffuso tra i datori di lavoro: non esiste alcuna soglia dimensionale sotto la quale il medico competente non serve. L'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 impone la nomina nei casi previsti dal decreto e quando la valutazione dei rischi la richiede: un'azienda con un solo dipendente esposto a un rischio soggetto a sorveglianza sanitaria deve nominarlo, mentre in teoria un'azienda con cento dipendenti privi di qualunque esposizione potrebbe non doverlo fare — un caso, quest'ultimo, molto più raro di quanto si creda.

La fonte dell'obbligo è quindi il DVR: è lì che vengono individuate le mansioni a rischio e i titoli del decreto che prevedono la sorveglianza (il legame tra i due documenti è approfondito in DVR e sorveglianza sanitaria). Attenzione anche al perimetro soggettivo: l'art. 2 equipara al lavoratore subordinato i soci lavoratori, gli stagisti e i tirocinanti, i lavoratori somministrati e, per i rischi connessi, i collaboratori che operano nell'organizzazione aziendale.

Tabella completa: rischi che fanno scattare la sorveglianza sanitaria

Ecco i principali rischi normati che comportano sorveglianza sanitaria obbligatoria, con il riferimento normativo:

RischioNormaSorveglianza sanitaria
Videoterminali ≥ 20 ore/settimanaTitolo VII, artt. 173 e 176 D.Lgs. 81/08Visita preventiva e periodica (quinquennale, biennale over 50 o con prescrizioni)
Movimentazione manuale dei carichiTitolo VI, art. 168 e Allegato XXXIIIVisita preventiva e periodica secondo protocollo
Agenti chimici pericolosi (rischio non irrilevante)Titolo IX, art. 229Visite periodiche ed eventuali monitoraggi biologici
Rumore (superamento valori superiori di azione)Titolo VIII, art. 196Controllo audiometrico periodico; su richiesta oltre i valori inferiori
Vibrazioni mano-braccio e corpo interoTitolo VIII, art. 204Visite periodiche in caso di superamento dei valori di azione
Agenti biologiciTitolo X, art. 279Sorveglianza per esposizione deliberata o potenziale, eventuali vaccinazioni
Agenti cancerogeni e mutageniTitolo IX, art. 242Sorveglianza obbligatoria, registro degli esposti, visite anche dopo la cessazione
Lavoro notturnoD.Lgs. 66/2003, art. 14Verifica di idoneità preventiva e controlli almeno biennali, a cura del medico competente
Alcol dipendenza — mansioni a rischioL. 125/2001 e Provvedimento 16/3/2006Divieto di assunzione di alcolici e controlli per le mansioni in elenco
Sostanze stupefacenti — mansioni a rischioIntesa 30/10/2007 e Accordo 18/9/2008Accertamenti di assenza di tossicodipendenza (autisti patente C/D/E, gruisti, carrellisti…)

Il caso di gran lunga più frequente è il primo: basta un impiegato al computer per più di 20 ore a settimana per far scattare l'obbligo. Alla soglia, alle deduzioni delle pause e alle visite dedichiamo la guida videoterminali e regola delle 20 ore.

I casi dubbi: smart working, part-time, tirocinanti

Le situazioni che generano più domande — e più errori — sono quelle borderline:

  • Smart working: il lavoro agile non esclude la sorveglianza sanitaria. Il dipendente che usa il videoterminale oltre 20 ore settimanali resta videoterminalista anche se lavora da casa: cambia il luogo, non il rischio, e gli obblighi del Titolo VII rimangono in capo al datore di lavoro.
  • Part-time: conta l'esposizione effettiva. Un part-time a 20 ore settimanali interamente al videoterminale può raggiungere la soglia; un part-time che vi dedica solo una parte dell'orario può restarne sotto. La valutazione va fatta sulle ore reali di utilizzo, dedotte le pause, e documentata nel DVR.
  • Tirocinanti e stagisti: sono equiparati ai lavoratori dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08. Se la loro attività comporta rischi soggetti a sorveglianza, vanno visitati come qualsiasi dipendente, a prescindere dalla durata del tirocinio.
  • Soci e amministratori operativi: se prestano attività lavorativa nell'organizzazione aziendale con esposizione a rischi, rientrano nel perimetro della sorveglianza.
  • Lavoratori somministrati e distaccati: la sorveglianza segue le regole del contratto, ma il rischio si valuta sulla mansione realmente svolta presso l'utilizzatore.

Nel dubbio, la regola prudenziale è una sola: la scelta di escludere una mansione dalla sorveglianza va motivata per iscritto nel DVR, perché in ispezione sarà la prima cosa che verrà chiesta.

Il percorso decisionale in cinque passi

Per stabilire se la tua azienda deve nominare il medico competente, segui questo flusso:

  1. Elenca le mansioni effettivamente svolte in azienda, includendo soci operativi, tirocinanti e somministrati.
  2. Incrocia ogni mansione con la tabella dei rischi qui sopra: videoterminale oltre 20 ore, carichi, chimico, rumore, vibrazioni, biologico, cancerogeni, notturno, mansioni a rischio per alcol e stupefacenti.
  3. Almeno una mansione ricade in un caso di sorveglianza? Se sì, l'obbligo di nomina è scattato: procedi senza attendere ispezioni o infortuni. Se no, documenta nel DVR i criteri dell'esclusione e rivaluta a ogni cambiamento organizzativo.
  4. Nomina il medico competente con lettera di incarico e fagli predisporre il protocollo sanitario coerente con il DVR.
  5. Attiva le visite: preventive per i nuovi adibiti, periodiche per gli altri, e programma il sopralluogo annuale degli ambienti.

Il passaggio 3 è il punto di non ritorno: da quel momento ogni giorno senza nomina è una violazione sanzionata penalmente, come spiegato nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina del medico competente.

Obbligo scattato? Ecco come metterti in regola in 48 ore

Se dal percorso decisionale è emerso l'obbligo, i tempi contano. La sequenza operativa: individuare un medico con i requisiti dell'art. 38 iscritto all'elenco nazionale, formalizzare la nomina, fornirgli le informazioni ex art. 18, comma 2, far redigere il protocollo e calendarizzare le prime visite. Da soli richiede settimane; con un servizio strutturato si chiude in due giorni lavorativi.

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Domande frequenti

Il medico competente è obbligatorio anche con un solo dipendente?

Sì, se la mansione di quel dipendente comporta un rischio soggetto a sorveglianza sanitaria: videoterminale oltre 20 ore settimanali, movimentazione carichi, agenti chimici, lavoro notturno e gli altri casi normati. Il numero di dipendenti è irrilevante: conta la valutazione dei rischi.

Un'azienda di soli impiegati deve nominare il medico competente?

Quasi sempre sì: se gli impiegati usano il videoterminale in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali (dedotte le pause), sono videoterminalisti ai sensi dell'art. 173 del D.Lgs. 81/08 e la sorveglianza sanitaria ex art. 176 è obbligatoria.

Chi lavora in smart working è soggetto a sorveglianza sanitaria?

Sì, alle stesse condizioni di chi lavora in sede: il lavoro agile non elimina il rischio videoterminale né gli altri rischi della mansione. Se la soglia delle 20 ore settimanali è superata, il lavoratore in smart working va incluso nel protocollo sanitario.

I tirocinanti devono fare la visita medica?

Sì: l'art. 2 del D.Lgs. 81/08 li equipara ai lavoratori. Se il tirocinio comporta esposizione a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, il tirocinante deve essere sottoposto a visita preventiva prima dell'adibizione, come qualsiasi neoassunto.

Quando NON serve il medico competente?

Quando la valutazione dei rischi, condotta correttamente, non individua alcuna mansione soggetta a sorveglianza sanitaria: nessun videoterminalista oltre le 20 ore, niente carichi, chimico, rumore, notturno o mansioni a rischio. L'esclusione va motivata nel DVR e rivista a ogni cambiamento organizzativo.

L'obbligo vale anche per le ditte individuali senza dipendenti?

Il lavoratore autonomo senza dipendenti né soggetti equiparati non ha obbligo di nomina. L'obbligo scatta con il primo lavoratore (o tirocinante, socio lavoratore, somministrato) adibito a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria.