Comma 1: quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
Il comma 1 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente in due casi:
- nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Commissione consultiva permanente: in pratica, quando la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la legge impone il controllo sanitario (videoterminali oltre 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici e cancerogeni, lavoro notturno e così via);
- quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
Il presupposto è quindi sempre il DVR: è la valutazione dei rischi a dire quali mansioni vanno sorvegliate e con quali accertamenti. Il legame tra i due documenti è approfondito nella guida DVR e sorveglianza sanitaria. E se c'è sorveglianza sanitaria, c'è obbligo di nomina del medico competente ex art. 18, comma 1, lettera a).
Comma 2: le tipologie di visita medica, lettera per lettera
Il comma 2 elenca le visite che compongono la sorveglianza sanitaria. È l'elenco da conoscere a memoria:
| Lettera | Visita | Quando si fa |
|---|---|---|
| a) | Preventiva | Prima di adibire il lavoratore alla mansione a rischio, per constatare l'assenza di controindicazioni |
| b) | Periodica | Di norma una volta l'anno, salvo periodicità diversa fissata dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi |
| c) | Su richiesta del lavoratore | Quando il medico la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa del lavoro |
| d) | Per cambio mansione | In occasione del passaggio ad altra mansione, per verificare l'idoneità a quella nuova |
| e) | Alla cessazione del rapporto | Solo nei casi previsti dalla normativa (es. esposizione ad agenti chimici pericolosi o cancerogeni) |
| e-bis) | Preventiva in fase preassuntiva | Prima ancora dell'assunzione, su scelta del datore di lavoro |
| e-ter) | Al rientro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi | Precedente alla ripresa del lavoro, per verificare l'idoneità alla mansione |
Sulla periodicità un punto chiave: la cadenza annuale è solo la regola di default. Il medico competente può stabilirne una diversa nel protocollo sanitario aziendale (ad esempio biennale o quinquennale per i videoterminalisti a seconda dell'età, biennale per il lavoro notturno), e anche l'organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità differenti con provvedimento motivato.
Commi 2-bis e 3: visita preassuntiva e accertamenti vietati
Il comma 2-bis precisa che le visite preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. È uno strumento prezioso: consente di verificare l'idoneità alla mansione prima di firmare il contratto, evitando di assumere una persona che risulti poi inidonea alla mansione per cui era stata selezionata.
Il comma 3 fissa i divieti. Le visite del medico competente non possono essere effettuate:
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente: rientrano qui, ad esempio, gli accertamenti sanitari sulla sieropositività HIV al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
La sorveglianza sanitaria non è quindi uno strumento di selezione del personale né di controllo generico dello stato di salute: ogni accertamento deve essere mirato al rischio della mansione specifica.
Comma 4: cosa comprendono le visite (esami, alcol e sostanze)
Secondo il comma 4, le visite comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. La parola decisiva è "mirati": non esiste un pacchetto di esami uguale per tutti, ma un protocollo costruito sui rischi della singola mansione — audiometria per gli esposti a rumore, spirometria per polveri e agenti chimici, visita ergoftalmologica per i videoterminalisti, esami ematochimici dove pertinenti.
Lo stesso comma prevede che, nei casi e alle condizioni previsti dall'ordinamento, le visite siano finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti: riguarda le mansioni a rischio per la sicurezza di terzi individuate dalle intese Stato-Regioni (autisti, mulettisti, gruisti, addetti a lavori in quota, tra gli altri). Tutti gli oneri sono a carico del datore di lavoro: al lavoratore la sorveglianza sanitaria non può costare nulla.
Commi 5, 6 e 6-bis: cartella sanitaria e giudizi di idoneità
Il comma 5 dispone che gli esiti delle visite siano allegati alla cartella sanitaria e di rischio, istituita e custodita dal medico competente con salvaguardia del segreto professionale.
Il comma 6 è il cuore operativo dell'articolo: sulla base delle risultanze delle visite, il medico competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità piena;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (es. divieto di sollevare carichi oltre una certa soglia, uso di lenti correttive, esclusione dai turni notturni);
- inidoneità temporanea, con l'indicazione dei limiti temporali di validità (comma 7);
- inidoneità permanente.
Il comma 6-bis impone che tutti i giudizi siano espressi per iscritto, con copia consegnata al lavoratore e al datore di lavoro. Per il datore il giudizio è vincolante: adibire un lavoratore a una mansione incompatibile con le prescrizioni è una delle violazioni più gravi in caso di infortunio, come spieghiamo nell'articolo su infortunio e responsabilità del datore di lavoro.
Comma 9: il ricorso contro il giudizio del medico competente
Il comma 9 tutela entrambe le parti: avverso i giudizi del medico competente, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, all'organo di vigilanza territorialmente competente (il servizio della ASL), che dopo eventuali ulteriori accertamenti può confermare, modificare o revocare il giudizio. Fino alla decisione, il giudizio impugnato resta efficace e va rispettato. Il funzionamento pratico di idoneità, limitazioni e ricorsi è approfondito nella guida al giudizio di idoneità alla mansione.
Un ultimo consiglio operativo: l'art. 41 funziona solo se dietro c'è un medico competente nominato e un protocollo sanitario coerente con il DVR. Se la tua azienda deve ancora mettersi in regola, puoi ricevere una proposta con canone e costo per visita tramite il preventivo online: nomina attiva in 48 ore in tutta Italia.
Domande frequenti
La visita medica periodica è sempre annuale?
No. L'art. 41, comma 2, lettera b) fissa la cadenza annuale solo come regola di default: il medico competente può stabilire una periodicità diversa in funzione della valutazione dei rischi (es. biennale per il lavoro notturno o quinquennale per videoterminalisti sotto i 50 anni), e anche l'organo di vigilanza può disporne una differente con provvedimento motivato.
La visita dopo la malattia è obbligatoria per qualsiasi assenza?
No: la visita ex art. 41, comma 2, lettera e-ter) scatta solo per assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi e solo per lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria. Va effettuata prima della ripresa del lavoro, per verificare che l'idoneità alla mansione sia ancora attuale.
Il datore di lavoro può vedere gli esiti degli esami del lavoratore?
No. Al datore di lavoro arriva solo il giudizio di idoneità scritto (idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, inidoneo temporaneo o permanente). Referti ed esami restano nella cartella sanitaria e di rischio, custodita dal medico competente nel rispetto del segreto professionale.
Chi paga le visite dell'art. 41 e si fanno in orario di lavoro?
Tutti i costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro: visite ed esami non possono comportare oneri per il lavoratore. Le visite si svolgono di norma durante l'orario di lavoro e il tempo impiegato è retribuito.
Cosa può fare il lavoratore se non è d'accordo con il giudizio di idoneità?
Può presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza della ASL territorialmente competente (art. 41, comma 9), che può confermare, modificare o revocare il giudizio. Lo stesso diritto spetta al datore di lavoro. Nell'attesa, il giudizio del medico competente resta valido.
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