Chi può iscriversi, obblighi di aggiornamento e verifiche del datore di lavoro
L'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/08 ha istituito presso il Ministero della Salute l'elenco nazionale dei medici competenti, reso operativo dal DM 4 marzo 2009 e consultabile pubblicamente sul portale del Ministero. Possono iscriversi solo i medici in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 38, comma 1: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza nelle stesse discipline; autorizzazione ex art. 55 del D.Lgs. 277/1991; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, in quest'ultimo caso con l'obbligo del percorso formativo universitario integrativo introdotto dal comma 2. La domanda si presenta al Ministero con autocertificazione dei titoli, e a ogni iscritto è attribuito un numero identificativo.
L'iscrizione non è un adempimento una tantum: l'art. 38, comma 3, impone al medico competente di partecipare al programma di educazione continua in medicina (ECM) maturando, a partire dal triennio 2008-2010, i crediti previsti per almeno il 70% nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo comporta la cancellazione dall'elenco e, di conseguenza, l'impossibilità di continuare a svolgere l'incarico: le visite e i giudizi emessi da un medico non iscritto sono contestabili in sede ispettiva e giudiziaria.
Per il datore di lavoro la verifica è quindi un passaggio obbligato della nomina: prima di firmare l'incarico occorre accertare che il professionista figuri nell'elenco nazionale e chiedere copia dei titoli. Chi si affida a un servizio strutturato di nomina del medico competente ha questa verifica già inclusa; per il dettaglio dei titoli abilitanti rimandiamo alla pagina sui requisiti del medico competente ex art. 38.