Medico autorizzato

Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Non va confuso con il medico competente del D.Lgs. 81/08: è una figura distinta, disciplinata dal D.Lgs. 101/2020.

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Definizione di medico autorizzato nella radioprotezione

Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dal D.Lgs. 101/2020, il decreto che ha riordinato la radioprotezione italiana in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, abrogando il precedente D.Lgs. 230/1995. Per esercitare la funzione il medico deve superare un apposito esame davanti a una commissione ministeriale ed essere iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati tenuto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

I suoi compiti ricalcano, nel campo delle radiazioni ionizzanti, quelli del medico competente: visita medica preventiva e periodica dei lavoratori esposti, giudizio di idoneità specifico, istituzione e aggiornamento del documento sanitario personale, collaborazione con l'esperto di radioprotezione e con il datore di lavoro. La periodicità è più stringente rispetto alla sorveglianza sanitaria ordinaria: per i lavoratori esposti di categoria A (quelli suscettibili di superare determinati livelli di dose) la visita è almeno semestrale, mentre per i lavoratori di categoria B è almeno annuale.

La differenza con il medico competente è netta. Il medico competente opera nel perimetro del D.Lgs. 81/08 con i requisiti dell'art. 38 — approfonditi nella pagina sui requisiti del medico competente — e copre i rischi convenzionali (videoterminali, carichi, rumore, agenti chimici, lavoro notturno). Con il D.Lgs. 101/2020 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti è invece affidata ai medici autorizzati, salvo il regime transitorio per i medici competenti che già seguivano lavoratori di categoria B alla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso professionista può possedere entrambe le qualifiche e coprire i due ambiti. Nelle realtà dove convivono rischi convenzionali e radiologici — studi radiologici, odontoiatrie, sanità, industria con controlli non distruttivi — servono quindi entrambe le sorveglianze: chi è e cosa fa la figura "ordinaria" è spiegato nella guida chi è il medico competente.