Prescrizione (D.Lgs. 758/94)

La prescrizione ex D.Lgs. 758/94 è l'atto con cui l'organo di vigilanza, accertata una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro, ordina al datore di lavoro di regolarizzare entro un termine. Adempiendo e pagando un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue in sede amministrativa.

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Come funziona la prescrizione: termini, verifica e pagamento in sede amministrativa

La maggior parte delle violazioni del D.Lgs. 81/08 punite con arresto o ammenda — dalla mancata redazione del DVR alla mancata nomina del medico competente (art. 55) — sono contravvenzioni. Per queste, gli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994 prevedono un meccanismo premiale che privilegia la regolarizzazione rispetto alla punizione. Quando l'ispettore dell'organo di vigilanza (ASL/ATS o Ispettorato del Lavoro) accerta la violazione, impartisce una prescrizione: un ordine scritto di eliminare la contravvenzione, con un termine per adempiere non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta e per non oltre ulteriori sei mesi in presenza di circostanze specifiche non imputabili al contravventore. Contestualmente l'ispettore, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, trasmette la notizia di reato alla Procura: il procedimento penale però resta sospeso in attesa dell'esito.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'adempimento. Se la violazione è stata sanata nei tempi e nei modi indicati, ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa di un quarto del massimo dell'ammenda prevista per quella contravvenzione, da versare entro 30 giorni. Eseguito il pagamento, l'organo di vigilanza lo comunica al pubblico ministero e il reato si estingue (art. 24): il datore di lavoro evita il processo penale e qualsiasi menzione nel casellario. Se invece non adempie, o adempie in ritardo, il procedimento penale riprende il suo corso e restano applicabili arresto o ammenda in misura piena.

Un esempio concreto: per la mancata nomina del medico competente l'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica); con la procedura ex D.Lgs. 758/94, chi nomina il medico nel termine assegnato chiude la vicenda pagando circa un quarto del massimo. Il quadro sanzionatorio completo è nella guida alle sanzioni per mancata nomina. Da non confondere con le "prescrizioni" contenute nel giudizio di idoneità del medico competente, che sono invece limitazioni o cautele sanitarie all'esercizio della mansione.