Definizione di rischio cancerogeno e mutageno nel D.Lgs. 81/08
L'art. 234 del D.Lgs. 81/08 definisce agente cancerogeno la sostanza o miscela classificata come cancerogena di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP), nonché le sostanze, miscele e i processi elencati nell'Allegato XLII (tra cui i lavori che espongono a polveri di legno duro e a silice cristallina respirabile). Analoga definizione vale per gli agenti mutageni di categoria 1A o 1B. Esempi ricorrenti in azienda: benzene, formaldeide, cromo esavalente, fumi di saldatura di acciaio inox, polveri di legno duro in falegnameria, silice nei cantieri e nelle lavorazioni di pietra.
Rispetto al rischio chimico ordinario, il Capo II impone una logica più rigorosa: qui non esiste una soglia di "rischio irrilevante". Il datore di lavoro deve anzitutto evitare o sostituire l'agente cancerogeno (art. 235); se non è tecnicamente possibile, deve utilizzarlo in un sistema chiuso o, in subordine, ridurre l'esposizione al più basso valore tecnicamente possibile, comunque entro i limiti dell'Allegato XLIII. Seguono la valutazione specifica del rischio (art. 236), le misure tecniche e organizzative (artt. 237-238), l'informazione e formazione mirata (art. 239).
Sul piano sanitario gli obblighi principali sono:
- sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti gli esposti (art. 242), con giudizio di idoneità e accertamenti mirati;
- iscrizione degli esposti nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243), istituito e aggiornato dal datore di lavoro tramite il medico competente e trasmesso a INAIL;
- conservazione della cartella sanitaria e di rischio fino a 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, con invio a INAIL alla cessazione del rapporto.
La gestione di questo rischio richiede un medico competente esperto: senza nomina e registro l'azienda si espone a sanzioni penali. Il punto di partenza è la nomina del medico competente.