Definizione di rischio chimico e obblighi del datore di lavoro
Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 81/08 sono agenti chimici tutti gli elementi o composti chimici, da soli o in miscela, allo stato naturale o prodotti da qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e immessi o no sul mercato. Sono pericolosi quelli classificati come tali dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e quelli che, pur non classificati, possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa delle loro proprietà chimico-fisiche o tossicologiche. Rientrano nel campo di applicazione anche sostanze apparentemente banali: detergenti, solventi, vernici, colle, fumi di saldatura, polveri di legno o farine.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio chimico ai sensi dell'art. 223, considerando proprietà pericolose, schede dati di sicurezza, livello, modo e durata dell'esposizione, quantitativi in uso e valori limite di esposizione professionale. L'esito della valutazione determina gli obblighi successivi:
- se il rischio è irrilevante per la salute e basso per la sicurezza, si applicano solo le misure generali di tutela dell'art. 224;
- se la soglia è superata, scattano le misure specifiche di protezione e prevenzione (art. 225), la gestione di incidenti ed emergenze (art. 226) e la sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 229).
La sorveglianza sanitaria comprende visita preventiva, visite periodiche di norma annuali e visita alla cessazione del rapporto nei casi previsti; per piombo, amianto e altri agenti specifici è previsto anche il monitoraggio biologico (art. 229, comma 3). Il medico competente istituisce per ogni esposto la cartella sanitaria e di rischio. Attenzione: se gli agenti sono cancerogeni o mutageni si applica la disciplina più severa del Capo II. Per capire come organizzare visite e protocollo nella tua azienda, vedi la pagina dedicata al medico competente per aziende con agenti chimici.