Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e la definizione di videoterminalista
Le attrezzature munite di videoterminale sono disciplinate dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179). La norma cardine è l'art. 173, comma 1, lettera c), che definisce lavoratore videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175.
Tre elementi contano nel conteggio. Primo, la sistematicità: l'uso deve essere una componente ordinaria della mansione, non episodica. Secondo, la soglia settimanale di 20 ore, riferita al tempo di effettivo utilizzo del videoterminale e non all'orario di lavoro complessivo. Terzo, la deduzione delle pause: dalle ore al monitor vanno sottratte le interruzioni obbligatorie, il che rende la soglia leggermente più difficile da raggiungere di quanto sembri (un impiegato full time davanti al PC la supera comunque quasi sempre). Rientrano nella definizione anche i notebook usati come postazione fissa; ne restano fuori i sistemi di scrittura portatili non ad uso prolungato e le attrezzature indicate dall'art. 172, comma 2 (ad esempio quelle a bordo di mezzi o i sistemi per il pubblico).
Le visite mediche ex art. 176: cosa comprende la sorveglianza
Superata la soglia, il videoterminalista è sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 176, con particolare riferimento a due apparati:
- i rischi per la vista e per gli occhi: la visita preventiva comprende un esame degli occhi e della vista; se l'esito lo richiede, il lavoratore è sottoposto a visita oculistica specialistica;
- i rischi per l'apparato muscolo-scheletrico, legati alla postura prolungata e alla postazione di lavoro.
Il medico competente esprime al termine il giudizio di idoneità alla mansione, eventualmente con prescrizioni (ad esempio l'uso di dispositivi speciali di correzione). È inoltre prevista la visita a richiesta del lavoratore ogni volta che sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente (art. 176, comma 5). Un aspetto spesso ignorato: se l'esito della visita evidenzia la necessità di dispositivi speciali di correzione (occhiali specifici per la distanza del monitor, non sostituibili dai normali occhiali da vista), il relativo costo è a carico del datore di lavoro (art. 176, comma 6).
Periodicità delle visite: quinquennale o biennale
L'art. 176, comma 3, fissa una periodicità differenziata per le visite periodiche:
| Categoria di lavoratore | Periodicità della visita |
|---|---|
| Videoterminalista con meno di 50 anni, idoneo senza prescrizioni | Quinquennale |
| Videoterminalista che ha compiuto 50 anni | Biennale |
| Idoneo con prescrizioni o limitazioni (a qualsiasi età) | Biennale |
| Sospetta alterazione della vista | Visita a richiesta, in qualunque momento |
Il medico competente può stabilire nel protocollo una periodicità più ravvicinata se le condizioni individuali o le caratteristiche della postazione lo richiedono. Attenzione a non confondere i piani: la periodicità della visita è quella del Titolo VII, ma se il lavoratore cumula altri rischi (movimentazione carichi in archivio, guida prolungata, lavoro notturno), il protocollo integra gli accertamenti e adotta la scadenza più stringente. La mappa completa dei rischi che attivano la sorveglianza è nella guida quando è obbligatorio il medico competente.
Pause obbligatorie e smart working
L'art. 175 dà al videoterminalista il diritto a un'interruzione dell'attività al monitor, mediante pause o cambi di attività: in assenza di diversa previsione della contrattazione collettiva, la pausa è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Queste interruzioni si deducono dal conteggio delle 20 ore ai fini della qualifica di videoterminalista, ma non sono assorbibili né monetizzabili: sono una misura di prevenzione, non un benefit.
Quanto allo smart working, la disciplina non cambia: il lavoro agile ex L. 81/2017 sposta il luogo della prestazione, non il rischio. Il dipendente che supera le 20 ore settimanali al videoterminale da casa resta soggetto a sorveglianza sanitaria, e il datore di lavoro deve fornirgli l'informativa sui rischi e le indicazioni per allestire correttamente la postazione domestica. In ispezione, l'esclusione dei lavoratori da remoto dal protocollo sanitario è un errore ricorrente e facilmente contestabile, al pari delle incoerenze tra DVR e protocollo descritte in DVR e sorveglianza sanitaria.
Ergonomia della postazione: l'Allegato XXXIV
La sorveglianza sanitaria è solo metà del Titolo VII: l'altra metà è la conformità della postazione ai requisiti dell'Allegato XXXIV, che il datore di lavoro deve garantire e che il medico competente verifica anche in sede di sopralluogo. In sintesi:
- schermo: immagine stabile, caratteri leggibili, orientabile e inclinabile, privo di riflessi fastidiosi;
- tastiera e mouse: separati dallo schermo, con spazio per l'appoggio di mani e avambracci;
- piano di lavoro: superficie sufficiente e poco riflettente, altezza adeguata;
- sedile: girevole, stabile, regolabile in altezza, con schienale regolabile;
- illuminazione: contrasto adeguato tra schermo e ambiente, controllo dell'abbagliamento da finestre e fonti luminose;
- spazio: sufficiente per cambiare posizione e variare i movimenti.
I disturbi tipici da postazione inadeguata — astenopia, cervicalgie, disturbi muscolo-scheletrici — sono esattamente ciò che le visite ex art. 176 intercettano: ergonomia e sorveglianza sono due facce della stessa prevenzione. Il quadro generale di obblighi e figure è nella pillar normativa D.Lgs. 81/08 sul medico competente; se la tua è un'azienda di uffici e devi attivare la sorveglianza per i videoterminalisti, il nostro servizio di nomina del medico competente è operativo in 48 ore, con soluzioni dedicate al settore uffici e videoterminali.
Domande frequenti
Come si calcolano le 20 ore settimanali al videoterminale?
Si conta il tempo di utilizzo effettivo e sistematico del videoterminale, non l'orario di lavoro: dalle ore al monitor vanno dedotte le interruzioni previste dall'art. 175 (15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa, salvo diversa previsione contrattuale). Un full time da ufficio supera la soglia quasi sempre.
Ogni quanto deve fare la visita un videoterminalista?
Ogni cinque anni se ha meno di 50 anni ed è idoneo senza prescrizioni; ogni due anni se ha compiuto 50 anni oppure se il giudizio di idoneità contiene prescrizioni o limitazioni (art. 176, comma 3). Il medico competente può fissare scadenze più ravvicinate nel protocollo.
Chi paga gli occhiali per il lavoro al videoterminale?
Se la visita evidenzia la necessità di dispositivi speciali di correzione per la distanza del monitor, non sostituibili dai normali occhiali, il costo è a carico del datore di lavoro (art. 176, comma 6). Non sono invece a carico dell'azienda gli occhiali da vista ordinari.
Chi lavora in smart working oltre 20 ore al PC deve fare la visita?
Sì: il lavoro agile non fa venir meno la qualifica di videoterminalista né la sorveglianza sanitaria ex art. 176. Il datore di lavoro deve includere i lavoratori da remoto nel protocollo sanitario e fornire le indicazioni per una postazione domestica ergonomica.
Le pause al videoterminale sono obbligatorie?
Sì: salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, il videoterminalista ha diritto a 15 minuti di interruzione ogni 120 di applicazione continuativa (art. 175). Le pause non sono cumulabili a inizio o fine giornata e non possono essere sostituite da compensi.