Calcola la scadenza: mansione e data dell'ultima visita
Scegli il profilo che descrive il rischio prevalente del lavoratore. Se un lavoratore è esposto a più rischi (es. videoterminale + movimentazione carichi), il protocollo sanitario applica la periodicità più breve tra quelle previste: seleziona quindi il profilo con la frequenza maggiore.
Seleziona mansione e data, poi premi Calcola la scadenza: qui apparirà la data della prossima visita con il riferimento normativo. Se lo strumento non si avvia (JavaScript disattivato), usa la tabella delle periodicità qui sotto: basta aggiungere i mesi indicati alla data dell'ultima visita.
Attenzione: il risultato è indicativo. La periodicità effettiva delle visite la stabilisce il medico competente nel protocollo sanitario, in base alla valutazione dei rischi (art. 41, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08); l'organo di vigilanza può inoltre disporre, con provvedimento motivato, contenuti e periodicità differenti. Lo scadenzario applica le periodicità di legge o di prassi più diffuse.
Tabella completa delle periodicità delle visite mediche
Le frequenze usate dal calcolo sono quelle previste dalle norme specifiche del D.Lgs. 81/08 (e, per il lavoro notturno, dal D.Lgs. 66/2003) oppure, dove la legge non fissa un termine, dalla regola generale dell'art. 41: visita periodica di norma una volta l'anno, salvo diversa cadenza motivata dal medico competente.
| Rischio / mansione | Periodicità | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Videoterminali (>20 ore/sett.), lavoratore sotto i 50 anni | Quinquennale (60 mesi) | Art. 176, c.3, D.Lgs. 81/08 |
| Videoterminali, 50 anni compiuti o idoneità con prescrizioni | Biennale (24 mesi) | Art. 176, c.3, D.Lgs. 81/08 |
| Movimentazione manuale dei carichi | Di norma annuale (12 mesi) | Artt. 168 e 41, c.2, lett. b) |
| Agenti chimici pericolosi | Di norma annuale (12 mesi) | Art. 229, c.2 |
| Rumore oltre i valori superiori di azione | Di norma annuale (12 mesi) | Art. 196 |
| Vibrazioni meccaniche | Di norma annuale (12 mesi) | Art. 204 |
| Lavoro notturno | Almeno biennale (24 mesi) | Art. 14, D.Lgs. 66/2003 |
| Amianto | Almeno triennale (36 mesi) | Art. 259 |
| Agenti cancerogeni e mutageni | Fissata dal medico competente nel protocollo | Art. 242 |
| Agenti biologici | Fissata dal medico competente nel protocollo | Art. 279 |
| Altri rischi soggetti a sorveglianza | Di norma annuale (12 mesi) | Art. 41, c.2, lett. b) |
Per i videoterminalisti la soglia delle 20 ore settimanali è il criterio che fa scattare la sorveglianza sanitaria: come si contano le ore e chi rientra nella definizione lo spieghiamo nella guida videoterminali e regola delle 20 ore. Per gli approfondimenti settoriali vedi medico competente per il rischio chimico e medico competente per il lavoro notturno.
Come usare lo scadenzario e come leggere il risultato
Il funzionamento è immediato: lo strumento aggiunge alla data dell'ultima visita i mesi di periodicità del profilo scelto e confronta la scadenza con la data di oggi. Il risultato ha tre stati possibili:
- Visita scaduta: la data limite è già passata. Il lavoratore sta operando senza un giudizio di idoneità aggiornato: contatta subito il medico competente per programmare la visita e documenta la convocazione, che dimostra la tua diligenza in caso di controllo.
- In scadenza (entro 60 giorni): è il momento di fissare la visita. Programmarla con anticipo evita i colli di bottiglia tipici di fine anno e ti lascia margine per eventuali accertamenti integrativi richiesti dal protocollo.
- Regolare: la prossima visita è oltre i 60 giorni. Segna la data in agenda e ripeti il controllo periodicamente, soprattutto se assumi nuovo personale o cambi le mansioni.
Due avvertenze pratiche. Primo: la visita periodica non è l'unico obbligo — restano la visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione, quella su richiesta del lavoratore, quella per cambio mansione e quella al rientro da assenze per malattia superiori a 60 giorni continuativi (art. 41, c.2). Il quadro completo è nella guida alla visita di idoneità lavorativa. Secondo: se il giudizio di idoneità dell'ultima visita contiene prescrizioni o limitazioni, il medico competente di norma accorcia la periodicità: per i videoterminalisti, ad esempio, si passa per legge da 5 a 2 anni.
Chi decide davvero la periodicità: la gerarchia delle fonti
La domanda ricorrente è: vale la tabella o vale quello che dice il medico? La risposta è nell'art. 41, c.2, lett. b) del D.Lgs. 81/08, che costruisce una gerarchia precisa:
- Norme speciali: dove il legislatore ha fissato una cadenza (videoterminali ex art. 176, amianto ex art. 259, lavoro notturno ex art. 14 del D.Lgs. 66/2003), quella è la periodicità massima ammessa.
- Protocollo sanitario: negli altri casi la visita è di norma annuale, ma il medico competente può stabilire una cadenza diversa — più breve o più lunga — in funzione della valutazione dei rischi contenuta nel DVR. Il legame tra i due documenti è spiegato in DVR e sorveglianza sanitaria.
- Organo di vigilanza: l'ASL/ATS, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità differenti da quelli indicati dal medico competente.
In pratica: lo scadenzario ti dà la fotografia di legge e di prassi, il protocollo sanitario della tua azienda è il documento che fa fede. Se non hai ancora un medico competente che lo abbia redatto, la sorveglianza sanitaria non è formalmente attivata: parti dalla nomina del medico competente.
Visite scadute: cosa rischia il datore di lavoro
L'art. 18, c.1, lett. g) del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria. La violazione è sanzionata penalmente dall'art. 55 con arresto o ammenda; se poi manca del tutto la nomina del medico competente, l'art. 55, c.5, lett. d) prevede l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 € circa (importi soggetti a rivalutazione periodica). Il dettaglio è nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina.
Oltre alla sanzione diretta, un lavoratore senza giudizio di idoneità in corso di validità espone l'azienda a conseguenze più pesanti in caso di infortunio o malattia professionale: aggravamento delle responsabilità e possibile azione di regresso INAIL. Per questo il nostro servizio include uno scadenzario gestito: l'azienda riceve l'avviso prima di ogni scadenza e le visite vengono pianificate senza che tu debba tenere il conto. Se vuoi delegare anche questa parte, richiedi il preventivo online gratuito: risposta in giornata e attivazione in 48 ore.
Domande frequenti
Cosa succede se la visita medica periodica è scaduta?
Il lavoratore non ha più un giudizio di idoneità in corso di validità e il datore di lavoro è sanzionabile ex art. 55 del D.Lgs. 81/08 per violazione dell'art. 18, c.1, lett. g). Va programmata subito la visita con il medico competente, conservando traccia scritta della convocazione: dimostra la diligenza dell'azienda in caso di controllo.
Chi stabilisce ogni quanto vanno fatte le visite mediche?
Il medico competente, nel protocollo sanitario redatto in base alla valutazione dei rischi (art. 41, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08). Dove la legge fissa una cadenza — videoterminali, amianto, lavoro notturno — quella prevale come termine massimo; negli altri casi la regola è di norma annuale, salvo diversa indicazione motivata del medico.
La visita per videoterminalisti è ogni 5 anni o ogni 2?
Dipende dal lavoratore: quinquennale sotto i 50 anni, biennale per chi ha compiuto 50 anni o ha un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni (art. 176, c.3 del D.Lgs. 81/08). Quando il lavoratore compie 50 anni, alla visita successiva la periodicità passa a 2 anni.
Le visite mediche si possono anticipare rispetto alla scadenza?
Sì, e in alcuni casi è obbligatorio: cambio di mansione con rischi diversi, rientro da assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi, richiesta del lavoratore ritenuta fondata dal medico competente (art. 41, c.2). Anticipare le periodiche è anche una buona prassi organizzativa per accorpare le visite in un'unica giornata in azienda.
Il risultato dello scadenzario sostituisce il protocollo sanitario?
No. Lo scadenzario applica le periodicità di legge e di prassi più diffuse, ma il documento che fa fede è il protocollo sanitario firmato dal medico competente, che può fissare cadenze più brevi in base ai rischi effettivi del DVR. Usa lo strumento come promemoria, non come fonte dell'obbligo.