La mappa del D.Lgs. 81/08 sul medico competente: dove guardare
Chi cerca "il testo del D.Lgs. 81/08 sul medico competente" si trova davanti a un decreto di oltre 300 articoli e 50 allegati. Le norme che contano davvero per questa figura sono però concentrate in pochi punti, che conviene conoscere a memoria:
| Articolo | Cosa disciplina |
|---|---|
| Art. 2, c.1, lett. h) | Definizione di medico competente |
| Art. 18, c.1, lett. a) | Obbligo del datore di lavoro di nominarlo |
| Art. 25 | Obblighi del medico competente |
| Art. 38 | Titoli e requisiti per svolgere l'incarico |
| Art. 39 | Modalità di svolgimento dell'attività |
| Art. 40 | Rapporti con il Servizio sanitario nazionale (Allegato 3B) |
| Art. 41 | Sorveglianza sanitaria: visite, giudizi, ricorso |
| Art. 42 | Provvedimenti in caso di inidoneità |
| Artt. 55 e 58 | Sanzioni per datore di lavoro e per il medico |
Questa architettura è rimasta stabile dal 2008, ma il testo vigente nel 2025 incorpora le modifiche stratificate negli anni — dal correttivo D.Lgs. 106/2009 al D.L. 48/2023, fino agli interventi del 2025 di cui parliamo più avanti. Per il quadro normativo completo del sito rimandiamo alla sezione normativa D.Lgs. 81/08 e medico competente.
Art. 2 e art. 18: chi è il medico competente e chi deve nominarlo
L'art. 2, comma 1, lettera h) definisce il medico competente come il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal decreto. La definizione contiene già i due pilastri del ruolo: la collaborazione preventiva (che precede le visite) e la sorveglianza sanitaria in senso stretto.
L'art. 18, comma 1, lettera a) colloca la nomina tra gli obblighi non delegabili nella sostanza del datore di lavoro e del dirigente: nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria "nei casi previsti dal presente decreto legislativo". La formula rinvia alla valutazione dei rischi: l'obbligo scatta quando il DVR individua anche una sola mansione soggetta a sorveglianza sanitaria, indipendentemente dal numero di dipendenti. I casi tipici sono raccolti nella guida quando è obbligatorio il medico competente.
Dal combinato disposto degli artt. 18 e 25 discende anche il dovere del datore di lavoro di mettere il medico in condizione di lavorare: fornirgli informazioni sui processi produttivi e sui rischi, consentirgli il sopralluogo, comunicargli cessazioni e cambi mansione. La nomina formale, da sola, non basta.
Art. 25: gli obblighi del medico competente nel testo vigente
L'art. 25 elenca gli obblighi del medico competente. Nel testo come risulta nel 2025, i principali sono:
- collaborazione con datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di tutela e alla programmazione della sorveglianza sanitaria — collaborazione che la giurisprudenza pretende attiva e documentata, non un visto formale sul DVR;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sorvegliato, con consegna di copia al lavoratore alla cessazione del rapporto (approfondimento: cartella sanitaria e di rischio);
- informazione a lavoratori e RLS sul significato e sui risultati degli accertamenti;
- visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, da comunicare al datore di lavoro per l'annotazione nel DVR;
- partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 e comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza.
Una modifica introdotta dal D.L. 48/2023 (convertito in L. 85/2023), pienamente operativa nel 2025, merita attenzione: in occasione della visita preventiva il medico può richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e ne tiene conto ai fini del giudizio, riducendo la duplicazione di esami.
Artt. 38-42: requisiti, svolgimento dell'attività e sorveglianza sanitaria
Il Capo III del Titolo I disciplina la "gestione della prevenzione" e contiene il blocco di articoli operativi sul medico competente.
Art. 38 — Titoli e requisiti. Possono svolgere l'incarico i medici con specializzazione in medicina del lavoro (o disciplina equipollente), i docenti universitari della materia, gli autorizzati ex art. 55 del D.Lgs. 277/1991 e gli specialisti in igiene e medicina preventiva o medicina legale con il percorso formativo integrativo. Tutti devono essere iscritti nell'elenco nazionale presso il Ministero della Salute e mantenere l'aggiornamento ECM nella disciplina. Il dettaglio è nella pagina sui requisiti del medico competente.
Art. 39 — Svolgimento dell'attività. L'attività è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH. Il medico può essere dipendente di struttura pubblica o privata convenzionata, libero professionista o dipendente del datore di lavoro; nelle aziende con più unità produttive può essere nominato un medico competente coordinatore. Il datore di lavoro deve assicurargli le condizioni per la piena autonomia.
Art. 41 — Sorveglianza sanitaria. Elenca le tipologie di visita (preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, per cambio mansione, alla cessazione nei casi previsti, al rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni), i giudizi di idoneità possibili e il ricorso all'organo di vigilanza entro 30 giorni avverso il giudizio, esperibile sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro.
Art. 42 — Provvedimenti in caso di inidoneità. Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico e, ove il giudizio lo richieda, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, inferiori con garanzia della retribuzione di provenienza.
Art. 55: le sanzioni per la mancata nomina e le violazioni collegate
Sul piano sanzionatorio, la norma chiave per il datore di lavoro è l'art. 55, comma 5, lettera d): la mancata nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro, importi soggetti a rivalutazione periodica (da ultimo con gli adeguamenti quinquennali previsti dall'art. 306). Alla mancata nomina si affiancano le sanzioni per chi nomina il medico ma non gli consente di operare: mancato invio dei lavoratori a visita, omessa comunicazione dei dati necessari, mancata attuazione dei giudizi.
Il medico competente risponde in proprio ai sensi dell'art. 58 per le violazioni dei suoi obblighi ex art. 25 (cartelle, sopralluogo, comunicazioni). Ricordiamo che per le contravvenzioni si applica la procedura di prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, in caso di regolarizzazione e pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, il reato si estingue. Casi pratici e importi aggiornati nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina del medico competente.
Le novità 2025: il D.L. 159/2025 e le linee di intervento sulla sicurezza
Il 2025 si chiude con un intervento normativo rilevante: il decreto-legge 30 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Trattandosi di decretazione d'urgenza soggetta a conversione parlamentare, con possibili modifiche in sede di conversione, è doveroso presentarne le linee di intervento con prudenza e rinviare sempre al testo vigente pubblicato in Gazzetta Ufficiale per gli adempimenti puntuali.
Le direttrici dell'intervento, per quanto qui rileva, riguardano il rafforzamento del sistema di prevenzione: più risorse e strumenti per i controlli e per il contrasto al lavoro irregolare, misure di sostegno alle imprese che investono in sicurezza, interventi sulla filiera degli appalti e dei cantieri, e un'attenzione rinnovata all'effettività della sorveglianza sanitaria e alla qualificazione dei soggetti che operano nel sistema di prevenzione aziendale. Per il datore di lavoro il messaggio operativo è chiaro: la probabilità di verifica ispettiva aumenta, e la posizione del medico competente — nomina, sopralluoghi, protocollo, cartelle — è tra le prime cose che gli organi di vigilanza controllano.
Cosa fare in concreto: verificare che la nomina sia formalizzata e coerente con il DVR, che il protocollo sanitario sia aggiornato e che non vi siano visite scadute. Un'analisi ragionata di tutte le novità dell'anno è mantenuta aggiornata nella pagina aggiornamenti normativi 2025. Se invece la tua azienda è ancora scoperta, puoi regolarizzarti in 48 ore con un preventivo online per la nomina del medico competente.
Domande frequenti
Quali articoli del D.Lgs. 81/08 riguardano il medico competente?
I principali sono: art. 2 (definizione), art. 18 (obbligo di nomina da parte del datore di lavoro), art. 25 (obblighi del medico), art. 38 (titoli e requisiti), art. 39 (svolgimento dell'attività), art. 40 (rapporti con il SSN), art. 41 (sorveglianza sanitaria), art. 42 (inidoneità) e artt. 55 e 58 (sanzioni).
Il D.Lgs. 81/08 è stato modificato nel 2025?
Sì, il quadro della sicurezza sul lavoro è stato interessato nel 2025 da nuovi interventi normativi, tra cui il D.L. 159/2025 in materia di salute e sicurezza. Trattandosi di norme soggette a conversione e attuazione, per gli adempimenti puntuali va sempre verificato il testo vigente in Gazzetta Ufficiale.
Cosa prevede l'art. 41 del D.Lgs. 81/08?
L'art. 41 disciplina la sorveglianza sanitaria: tipologie di visita (preventiva, periodica, a richiesta, per cambio mansione, al rientro dopo assenze superiori a 60 giorni), i possibili giudizi di idoneità e il ricorso avverso il giudizio all'organo di vigilanza territoriale entro 30 giorni.
Qual è la sanzione per il datore di lavoro che non nomina il medico competente?
L'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/08 punisce la mancata nomina con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro, importi soggetti a rivalutazione periodica. Con la prescrizione obbligatoria, regolarizzando e pagando un quarto del massimo, il reato si estingue.
Il medico competente ha sanzioni proprie nel D.Lgs. 81/08?
Sì. L'art. 58 sanziona direttamente il medico competente che viola i propri obblighi ex art. 25: mancata istituzione o aggiornamento delle cartelle sanitarie, omesso sopralluogo annuale, mancata comunicazione dei dati aggregati, omessa informazione ai lavoratori sugli accertamenti.
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