Rientro al lavoro dopo 60 giorni di assenza: la visita obbligatoria

Un lavoratore torna dopo una lunga malattia o un infortunio: può riprendere subito la sua mansione? Se l'assenza per motivi di salute ha superato i 60 giorni continuativi e la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria, no: prima serve la visita di rientro del medico competente prevista dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08. Ecco come gestirla senza errori.

Cosa dice la norma: art. 41, comma 2, lettera e-ter

Tra le visite che compongono la sorveglianza sanitaria, l'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

La logica è semplice: dopo una lunga malattia, un intervento chirurgico o un infortunio, le condizioni psicofisiche del lavoratore potrebbero essere cambiate rispetto all'ultima visita periodica. Prima di riesporlo ai rischi della sua mansione — carichi, videoterminale, agenti chimici, lavoro notturno — il medico competente deve confermare che sia ancora idoneo, eventualmente con prescrizioni o limitazioni.

La visita di rientro riguarda solo i lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria: se la mansione non prevede visite mediche (caso ormai raro), non scatta neppure questo obbligo. Per capire quali mansioni sono sorvegliate, vedi quando è obbligatorio il medico competente.

Quando scatta l'obbligo (e quando no)

Tre condizioni devono verificarsi insieme:

  1. Assenza per motivi di salute: malattia comune, infortunio sul lavoro o extra-lavorativo, ricovero, convalescenza post-operatoria;
  2. Durata superiore a 60 giorni;
  3. Continuità: i 60 giorni devono essere consecutivi.

Casi che non fanno scattare la visita di rientro:

SituazioneVisita e-ter obbligatoria?
Malattia di 70 giorni consecutivi
Due malattie da 40 giorni separate da una ripresa del lavoroNo: manca la continuità
Congedo di maternità o parentaleNo: non è assenza per motivi di salute
Aspettativa non retribuita, ferie prolungateNo
Malattia 50 giorni + ferie attaccateNo, ma valuta la visita a richiesta
Infortunio con prognosi complessiva di 90 giorni

Nei casi dubbi c'è sempre una rete di sicurezza: la visita a richiesta del lavoratore (art. 41, comma 2, lett. c), dovuta quando la richiesta è correlata ai rischi lavorativi, e la possibilità per il datore di segnalare al medico competente situazioni che meritano una rivalutazione anche sotto i 60 giorni.

La procedura corretta, passo per passo

Ecco come deve muoversi la tua azienda:

  1. Monitora le assenze: HR o ufficio del personale devono intercettare le assenze per salute che si avvicinano ai 60 giorni. È l'errore organizzativo più frequente: senza un alert, il rientro coglie tutti di sorpresa;
  2. Avvisa il medico competente con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di rientro prevista, così da fissare la visita a ridosso della ripresa;
  3. Comunica al lavoratore data, ora e luogo della visita, precisando che è un obbligo di legge e avviene in orario retribuito, senza costi a suo carico;
  4. Attendi il giudizio prima di riadibire il lavoratore alla mansione: la norma dice "precedente alla ripresa del lavoro". Nella prassi la visita si svolge il giorno stesso del rientro o nei giorni immediatamente precedenti; ciò che conta è che il lavoratore non riprenda l'attività a rischio prima dell'esito;
  5. Attua il giudizio: archivialo, informa i preposti delle eventuali limitazioni e aggiorna l'organizzazione del lavoro.

Il funzionamento generale delle visite di idoneità (preventive, periodiche, per cambio mansione) è descritto nella guida alla visita di idoneità lavorativa.

Gli esiti possibili della visita di rientro

Il medico competente può concludere con uno dei giudizi dell'art. 41, comma 6:

  • Idoneità piena: il lavoratore riprende la sua mansione senza variazioni;
  • Idoneità con prescrizioni o limitazioni: l'esito più frequente dopo lunghe assenze — ad esempio divieto temporaneo di movimentare carichi dopo un intervento, o pause aggiuntive al videoterminale. Il datore deve attuare le indicazioni: come fare lo spieghiamo in idoneità con prescrizioni o limitazioni;
  • Inidoneità temporanea: il rientro sulla mansione è rinviato; il giudizio indica i limiti temporali di validità e il lavoratore va ricollocato o l'assenza gestita con gli istituti contrattuali;
  • Inidoneità permanente: il caso più delicato, che apre il tema della ricollocazione ex art. 42.

Contro il giudizio, sia il lavoratore sia il datore possono presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9), che può confermare, modificare o revocare il giudizio.

Casi pratici dalle aziende

Caso 1 — Magazziniere dopo ernia discale (75 giorni): visita fissata il giorno del rientro; esito: idoneo con limitazione a carichi massimi di 10 kg per 6 mesi e rivalutazione. Il datore riorganizza i picking pesanti sul resto della squadra e documenta la modifica.

Caso 2 — Impiegata videoterminalista dopo intervento oncologico (8 mesi): il medico competente, sentita la lavoratrice, formula idoneità con prescrizione di orario ridotto progressivo e follow-up trimestrale. Da ricordare che i lavoratori oncologici hanno ulteriori tutele contrattuali e di legge sul part-time.

Caso 3 — Operaio con due assenze da 35 e 30 giorni intervallate da una settimana di lavoro: nessun obbligo di visita e-ter (manca la continuità), ma il preposto segnala affaticamento e il lavoratore chiede la visita a richiesta: il medico la effettua e conferma l'idoneità.

Caso 4 — Azienda senza medico competente: un dipendente rientra dopo 90 giorni di malattia e nessuno può fare la visita. È il segnale che la valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria vanno sistemate subito: il quadro completo è nella guida alla sorveglianza sanitaria in azienda.

Errori da evitare e conseguenze

I tre errori che costano di più:

  • Far riprendere il lavoro prima della visita: se il lavoratore si infortuna o la sua patologia si aggrava, il datore risponde di non aver verificato l'idoneità; l'omissione della sorveglianza sanitaria è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro e dirigente;
  • Ignorare il conteggio dei 60 giorni perché malattia e certificati sono gestiti solo lato paghe, senza collegamento con la sicurezza;
  • Trattare la visita come una formalità: se il giudizio arriva con limitazioni e nessuno le comunica ai preposti, la responsabilità dell'inosservanza ricade sull'azienda.

Un medico competente reattivo fa la differenza: visite di rientro fissate in 24-48 ore, giudizi trasmessi subito, scadenzario condiviso con HR. Se oggi la tua azienda non ha questa copertura, richiedi un preventivo online: nomina attiva in 48 ore in tutta Italia.

Domande frequenti

La visita di rientro dopo 60 giorni è obbligatoria per tutti i lavoratori?

No: riguarda solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi. Se la mansione non prevede visite mediche obbligatorie, non scatta nemmeno la visita di rientro; nella pratica, però, la grande maggioranza dei dipendenti è sorvegliata.

I 60 giorni di assenza si sommano tra loro?

No. L'art. 41, c. 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08 richiede un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Più assenze brevi intervallate da riprese del lavoro non si cumulano, anche se nell'anno superano complessivamente i 60 giorni.

La maternità conta come assenza per motivi di salute?

No: il congedo di maternità e il congedo parentale non sono assenze per motivi di salute, quindi non fanno scattare la visita di rientro. Diverso il caso di una malattia certificata superiore a 60 giorni continuativi, che resta soggetta alla visita anche se vicina alla gravidanza.

Il lavoratore può rifiutare la visita di rientro?

La visita è un obbligo anche per il lavoratore (art. 20 D.Lgs. 81/08) e il rifiuto è sanzionabile disciplinarmente; soprattutto, senza giudizio di idoneità il datore non può adibirlo alla mansione a rischio, quindi il rientro operativo resta sospeso fino alla visita.

Chi paga la visita di rientro e quando si svolge?

I costi sono sempre a carico del datore di lavoro e la visita si svolge prima della ripresa effettiva della mansione, di norma il giorno stesso del rientro o nei giorni immediatamente precedenti, in orario di lavoro retribuito.

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