Smart working e sicurezza: il quadro normativo
Il lavoro agile è disciplinato dalla L. 81/2017 (artt. 18-24): è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordo individuale, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. Sul fronte sicurezza la legge è chiara in entrambe le direzioni:
- l'art. 22 conferma che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e gli consegna, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione;
- lo stesso art. 22 pone in capo al lavoratore l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione, ad esempio scegliendo luoghi e postazioni ragionevolmente sicuri;
- l'art. 23 estende la tutela INAIL agli infortuni occorsi durante la prestazione fuori dai locali aziendali e agli infortuni in itinere nei limiti previsti.
A questo si somma integralmente il D.Lgs. 81/08: valutazione dei rischi, informazione e formazione, e — dove la mansione lo richiede — sorveglianza sanitaria con nomina del medico competente. Lo smart working cambia il luogo della prestazione, non gli obblighi del datore di lavoro elencati nella guida agli obblighi del datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria si applica anche da remoto?
Sì, e per la maggior parte degli smart worker il motivo è uno: il videoterminale. L'art. 173 del D.Lgs. 81/08 definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause: praticamente ogni smart worker a tempo pieno rientra nella definizione, perché il conteggio non dipende dal luogo in cui si lavora.
Ne consegue che per gli smart worker videoterminalisti valgono gli artt. 174-178 del D.Lgs. 81/08:
- visita preventiva prima dell'adibizione, con particolare riguardo a vista e apparato muscolo-scheletrico;
- visite periodiche: almeno quinquennali, che diventano biennali per chi ha più di 50 anni o per chi ha ricevuto un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni (art. 176);
- visita a richiesta del lavoratore quando sospetta una sopravvenuta alterazione della vista, e controllo oftalmologico se necessario;
- dispositivi speciali di correzione (occhiali per uso al VDT) a carico del datore di lavoro, se l'esito delle visite li rende necessari.
Restano dovute anche le pause: 15 minuti ogni 120 di applicazione continuativa al videoterminale, salvo diversa previsione contrattuale. Tutti i dettagli sulla soglia e sulle visite sono nella pagina videoterminali oltre 20 ore settimanali.
DVR, informativa e postazione domestica: gli adempimenti pratici
Come si adempie concretamente quando il lavoratore è a casa (o in un coworking)? La checklist per il datore di lavoro:
- Aggiorna il DVR: il lavoro agile va considerato nella valutazione dei rischi, con focus su rischio VDT, ergonomia, illuminazione, rischi elettrici domestici, lavoro isolato e rischi psicosociali (iperconnessione, isolamento). Il medico competente collabora alla valutazione, come per ogni altro rischio: vedi DVR e sorveglianza sanitaria;
- Consegna l'informativa annuale ex art. 22 L. 81/2017 a ogni lavoratore agile e al RLS: deve descrivere i rischi generali e specifici e le corrette modalità di allestimento della postazione (sedia regolabile o comunque adeguata, schermo a distanza corretta e senza riflessi, appoggio per gli avambracci, illuminazione idonea);
- Forma i lavoratori sull'uso corretto del VDT e sull'organizzazione delle pause;
- Programma le visite con il medico competente: lo smart worker va convocato alle visite preventive e periodiche come i colleghi in sede. La visita si svolge di norma in presenza, presso l'azienda o gli ambulatori del medico; i costi sono sempre a carico del datore;
- Recepisci il giudizio di idoneità: eventuali prescrizioni (pause aggiuntive, occhiali per VDT, limitazioni) valgono anche nella postazione domestica e vanno richiamate nell'informativa individuale.
Un punto spesso trascurato: l'accordo individuale di smart working dovrebbe richiamare il diritto alla disconnessione (art. 19 L. 81/2017), che è anche una misura di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato su cui il medico competente può dare indicazioni preziose.
Chi lavora da remoto senza videoterminale (o con altri rischi)
La sorveglianza sanitaria dello smart worker non si esaurisce nel VDT. Due situazioni da valutare caso per caso:
- Remote worker sotto le 20 ore di VDT: se nessun altro rischio la richiede, la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria; restano però dovuti informativa annuale, formazione e aggiornamento del DVR;
- Mansioni ibride: chi alterna smart working ad attività in sede con rischi specifici (laboratorio, magazzino, trasferte frequenti, lavoro notturno da remoto per assistenza clienti) segue il protocollo sanitario completo della propria mansione, non solo quello da videoterminalista.
Il protocollo sanitario va quindi costruito sulla mansione reale, non sull'etichetta "smart working": è il lavoro che il medico competente fotografa nel protocollo, come spiegato nella guida al protocollo sanitario aziendale. Per una panoramica generale su visite e periodicità in azienda vedi anche la sorveglianza sanitaria nelle aziende.
Cosa rischia il datore che ignora la sorveglianza sanitaria da remoto
L'idea che "tanto lavorano da casa" esenti dagli obblighi è un errore costoso. Se la mansione richiede la sorveglianza sanitaria e il medico competente non è stato nominato, si applica l'art. 55, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). Adibire il lavoratore al VDT senza visita preventiva o senza rispettare la periodicità espone a ulteriori sanzioni e, in caso di malattia professionale (disturbi muscolo-scheletrici e visivi sono in crescita proprio tra i remote worker), aggrava la posizione dell'azienda anche sul piano civilistico.
La soluzione è semplice e ha costi contenuti, soprattutto per uffici e aziende digitali: un medico competente che gestisca protocollo VDT, visite (anche per team distribuiti in più città) e collaborazione al DVR. Con il nostro servizio la nomina si attiva online in 48 ore, con copertura in tutta Italia — ideale proprio per le aziende con lavoratori da remoto. Se la tua realtà è fatta di scrivanie e monitor, approfondisci il servizio dedicato al medico competente per uffici e videoterminalisti.
Domande frequenti
Lo smart worker deve fare la visita medica del lavoro?
Sì, se rientra tra i videoterminalisti (uso del VDT per almeno 20 ore settimanali, ovunque avvenga) o se la sua mansione comporta altri rischi soggetti a sorveglianza sanitaria. Le visite sono la preventiva e le periodiche: quinquennali, biennali per gli over 50 o in presenza di prescrizioni (art. 176 D.Lgs. 81/08).
Il datore di lavoro deve valutare i rischi della casa del dipendente?
Non deve ispezionare l'abitazione, ma deve valutare nel DVR i rischi della modalità di lavoro agile e consegnare al lavoratore e al RLS un'informativa scritta annuale sui rischi generali e specifici (art. 22 L. 81/2017), con le indicazioni per allestire correttamente la postazione. Il lavoratore è tenuto a cooperare applicandole.
Gli occhiali per il computer li paga l'azienda anche in smart working?
Sì. Se dalle visite del medico competente risulta necessario un dispositivo speciale di correzione per il lavoro al videoterminale, il costo è a carico del datore di lavoro (art. 176 D.Lgs. 81/08). Il luogo in cui si svolge la prestazione non incide sull'obbligo.
L'infortunio in casa durante lo smart working è coperto dall'INAIL?
Sì: l'art. 23 della L. 81/2017 estende la tutela INAIL agli infortuni occorsi durante la prestazione lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, purché connessi al lavoro, e agli infortuni in itinere nei limiti previsti dalla norma.
Le visite mediche dello smart worker possono farsi da remoto?
La visita di sorveglianza sanitaria richiede di norma la presenza fisica del lavoratore, perché comprende accertamenti clinici (vista, apparato muscolo-scheletrico). Il medico competente può organizzare le visite in azienda o presso ambulatori vicini al lavoratore; colloqui informativi e questionari possono invece essere gestiti a distanza.
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