Sospensione e ricorso contro il giudizio di idoneità: come funziona l'art. 41 c.9

Il giudizio di idoneità del medico competente non è definitivo: sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono impugnarlo davanti all'organo di vigilanza entro 30 giorni (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08). In questa guida vediamo chi può fare ricorso, come si svolge l'iter, quali sono i tempi e cosa succede al rapporto di lavoro nel frattempo.

I giudizi impugnabili: cosa può decidere il medico competente

Al termine di ogni visita di sorveglianza sanitaria il medico competente esprime uno dei giudizi previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08:

  • Idoneità piena alla mansione specifica;
  • Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (es. divieto di sollevare carichi oltre una certa soglia, esclusione dal lavoro notturno);
  • Inidoneità temporanea, con indicazione dei limiti temporali di validità;
  • Inidoneità permanente alla mansione specifica.

Il giudizio va comunicato per iscritto sia al datore di lavoro sia al lavoratore (art. 41, comma 6-bis): è da questa comunicazione che decorre il termine per il ricorso. Sono impugnabili tutti i giudizi, compresi quelli espressi in fase preassuntiva, come chiarito dallo stesso comma 9. Se vuoi ripassare come nasce il giudizio e quali visite lo precedono, leggi la guida al giudizio di idoneità alla mansione e quella sulla visita di idoneità lavorativa.

Chi può fare ricorso e a chi si presenta (art. 41 comma 9)

L'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/08 ammette il ricorso avverso i giudizi del medico competente da parte di chiunque vi abbia interesse: nella pratica, il lavoratore (il caso più frequente, tipicamente contro un'inidoneità o contro limitazioni ritenute eccessive) e il datore di lavoro (ad esempio quando prescrizioni molto restrittive rendono difficile impiegare il dipendente).

Il ricorso si presenta all'organo di vigilanza territorialmente competente, cioè al servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL (o ATS in Lombardia) del territorio in cui si trova la sede di lavoro. Non serve un avvocato: è un ricorso amministrativo, di norma in carta semplice, a cui allegare copia del giudizio impugnato e della documentazione sanitaria utile. Molte ASL mettono a disposizione un modulo dedicato e richiedono il pagamento di una tariffa per gli accertamenti collegiali.

Il termine è di 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio: decorso il termine, il giudizio si consolida e resta contestabile solo per fatti sopravvenuti, chiedendo una nuova visita al medico competente (ad esempio una visita a richiesta ex art. 41, comma 2, lettera c).

L'iter del ricorso: accertamenti, esiti e tempi reali

Ricevuto il ricorso, l'organo di vigilanza dispone eventuali ulteriori accertamenti: convoca il lavoratore a visita presso una commissione medica o un medico del servizio, acquisisce la cartella sanitaria e di rischio dal medico competente, può richiedere informazioni sulla mansione e sui rischi al datore di lavoro. Al termine emette un provvedimento che può avere tre esiti:

EsitoEffetto pratico
ConfermaIl giudizio del medico competente resta valido così com'è
ModificaIl giudizio viene riformulato (es. da inidoneità a idoneità con limitazioni)
RevocaIl giudizio impugnato perde efficacia ed è sostituito dalla nuova valutazione

Il D.Lgs. 81/08 non fissa un termine perentorio per la decisione: nella pratica i tempi variano da poche settimane a 2-3 mesi, a seconda della ASL e della necessità di accertamenti specialistici. La decisione dell'organo di vigilanza sostituisce il giudizio del medico competente ed è a sua volta contestabile solo davanti al giudice (giudice del lavoro per i riflessi sul rapporto, TAR per i profili amministrativi).

Il ricorso sospende il giudizio? Gli effetti nell'attesa

Punto decisivo e spesso frainteso: il ricorso non ha effetto sospensivo automatico. L'art. 41, comma 9, non prevede che l'impugnazione congeli il giudizio, quindi nelle more della decisione il datore di lavoro deve attenersi al giudizio del medico competente: se il lavoratore è stato dichiarato inidoneo, non può essere adibito alla mansione; se il giudizio contiene limitazioni, vanno rispettate integralmente (art. 42 D.Lgs. 81/08). Adibire comunque il lavoratore alla mansione vietata espone il datore a responsabilità penale e, in caso di infortunio, ad aggravanti pesanti.

Attenzione anche al caso inverso: se è il datore a ricorrere contro un giudizio di idoneità del proprio dipendente, il lavoratore resta idoneo e va mantenuto al lavoro fino alla decisione della ASL.

Effetti sul rapporto di lavoro: ricollocazione, retribuzione, licenziamento

Quando il giudizio (o la decisione della ASL) limita o esclude l'idoneità, si applica l'art. 42 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo in quest'ultimo caso la conservazione della retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti. È il cosiddetto obbligo di repêchage in chiave prevenzionistica.

  • Inidoneità temporanea: il lavoratore viene ricollocato o, se impossibile, sospeso dal lavoro per il periodo indicato nel giudizio; alla scadenza si effettua una nuova visita.
  • Inidoneità permanente: il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è legittimo solo come extrema ratio, dopo che il datore ha dimostrato l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni compatibili, anche inferiori, ed eventualmente valutato ragionevoli adattamenti organizzativi.
  • Prescrizioni e limitazioni: vanno recepite nell'organizzazione del lavoro e riportate al medico competente in caso di cambio mansione.

Per il datore di lavoro la miglior prevenzione dei contenziosi è un protocollo sanitario ben calibrato sul DVR e un medico competente che conosce davvero le mansioni aziendali: su questo vedi il rapporto tra DVR e sorveglianza sanitaria. Se il tuo medico attuale formula giudizi standardizzati o irreperibili al momento del ricorso, valuta il cambio del medico competente: con il nostro preventivo online attivi un nuovo medico in 48 ore in tutta Italia.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si può fare ricorso contro il giudizio del medico competente?

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione scritta del giudizio, presentando ricorso all'organo di vigilanza della ASL territorialmente competente (art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08). Decorso il termine il giudizio si consolida e può essere rimesso in discussione solo con una nuova visita per fatti sopravvenuti.

Il ricorso sospende il giudizio di inidoneità?

No. La legge non attribuisce al ricorso effetto sospensivo: fino alla decisione della ASL il datore di lavoro deve rispettare il giudizio del medico competente, quindi non può adibire il lavoratore alla mansione vietata né ignorare le limitazioni prescritte.

Anche il datore di lavoro può impugnare il giudizio di idoneità?

Sì. L'art. 41, comma 9, ammette il ricorso di chiunque vi abbia interesse: il datore di lavoro può impugnare, ad esempio, un giudizio con prescrizioni che ritiene ingiustificate o un'idoneità che considera incompatibile con i rischi della mansione.

Cosa succede se il lavoratore è dichiarato permanentemente inidoneo?

Il datore deve prima cercare di ricollocarlo in mansioni equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute, conservando la retribuzione di origine in caso di demansionamento (art. 42 D.Lgs. 81/08). Solo se la ricollocazione è oggettivamente impossibile il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è legittimo.

Il giudizio espresso alla visita preassuntiva è impugnabile?

Sì: l'art. 41, comma 9, include espressamente i giudizi formulati in fase preassuntiva. Il candidato non idoneo può quindi ricorrere alla ASL entro 30 giorni, anche se il rapporto di lavoro non è ancora iniziato.

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