Alcol e sostanze stupefacenti sul lavoro: mansioni a rischio, test e obblighi del datore

Per alcune mansioni ad alto rischio la legge impone il divieto di assumere alcolici e la verifica dell'assenza di tossicodipendenza e alcoldipendenza. Il quadro nasce dalla L. 125/2001, dall'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e dall'Intesa del 30 ottobre 2007, richiamate dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08. Ecco quali mansioni sono coinvolte, come funzionano i test e cosa deve fare la tua azienda.

Il quadro normativo: L. 125/2001, Intese Stato-Regioni e art. 41 c.4

Tre fonti principali disciplinano la materia:

  • L. 125/2001, art. 15: nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni o rischi per la sicurezza di terzi è vietato assumere e somministrare bevande alcoliche; i controlli alcolimetrici possono essere effettuati dal medico competente o dai servizi di prevenzione delle ASL;
  • Intesa Stato-Regioni 16 marzo 2006: individua l'elenco delle attività lavorative ad elevato rischio a cui si applica il divieto alcol;
  • Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 (con le procedure operative dell'Accordo 18 settembre 2008): individua le mansioni per cui è obbligatorio l'accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il D.Lgs. 81/08 collega tutto alla sorveglianza sanitaria: l'art. 41, comma 4, stabilisce che le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti nei casi previsti dall'ordinamento. Questi accertamenti rientrano quindi tra i compiti del medico competente e vanno recepiti nel protocollo sanitario aziendale.

Quali mansioni sono soggette a divieto di alcol e a drug test

Gli elenchi delle due Intese si sovrappongono in parte ma non coincidono. Questa tabella riassume i casi più frequenti in azienda:

MansioneDivieto alcol (Intesa 2006)Test stupefacenti (Intesa 2007)
Conducenti di veicoli con patente C, D, E (autisti, corrieri)
Mulettisti e conduttori di carrelli elevatori
Addetti alla guida di gru, macchine movimento terra e di cantiere
Lavori in quota oltre 2 metri ed ediliziaNo (salvo conduzione mezzi)
Addetti a esplosivi, fochini, direzione tiro
Personale sanitario (medici, infermieri, ostetriche) e farmacistiNo
Insegnanti ed educatori di asili nido e scuoleNo
Addetti alla fabbricazione e uso di gas tossici, conduzione generatori di vaporeSì (per le attività elencate)

La prima cosa da fare in azienda è quindi mappare nel DVR le mansioni che rientrano negli elenchi: da lì discendono divieto, informazione ai lavoratori e programma di accertamenti. I settori più coinvolti sono trasporti e logistica ed edilizia.

Come funzionano i test per le sostanze stupefacenti

La procedura per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza segue l'Intesa 2007 e le procedure operative del 2008, articolandosi su due livelli:

  1. Accertamenti di primo livello (medico competente): visita medica e test di screening sulle urine per le principali classi di sostanze (oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine/metamfetamine, MDMA, metadone). Il lavoratore viene convocato con un preavviso massimo di un giorno, proprio per preservare l'attendibilità del controllo; la periodicità è di norma annuale. In caso di positività al test di screening, il campione va confermato con analisi di secondo livello di laboratorio;
  2. Accertamenti di secondo livello (SerD/struttura sanitaria): se la positività è confermata, il medico competente esprime un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione a rischio e invia il lavoratore ai servizi per le dipendenze della ASL per la diagnosi di eventuale tossicodipendenza ed eventuale percorso di recupero.

Punto essenziale: la positività non è motivo di licenziamento automatico ma di allontanamento dalla mansione a rischio. Il lavoratore va adibito, ove possibile, ad altre mansioni fino al recupero dell'idoneità; il lavoratore che segue un programma terapeutico ha diritto alla conservazione del posto nei termini previsti dall'art. 124 del DPR 309/1990. Sul giudizio del medico competente resta comunque possibile il ricorso all'organo di vigilanza ex art. 41, c.9.

Come funzionano i controlli per l'alcol

Per l'alcol il sistema opera su due piani distinti, da non confondere:

  • Divieto di assunzione e somministrazione (L. 125/2001): nelle mansioni elencate dall'Intesa 2006 vige tolleranza zero durante il lavoro. Il rispetto del divieto può essere verificato con controlli alcolimetrici (etilometro), eseguibili esclusivamente dal medico competente o dai servizi ASL — mai da preposti o responsabili aziendali;
  • Verifica di assenza di alcoldipendenza (art. 41, c.4, D.Lgs. 81/08): rientra nella sorveglianza sanitaria ordinaria e si basa su visita medica, questionari validati ed eventuali esami ematochimici indicativi di consumo cronico. In caso di sospetta alcoldipendenza il lavoratore è dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione a rischio e indirizzato ai servizi di alcologia.

Anche qui vale la logica prevenzionistica: l'obiettivo non è punire ma evitare che una persona non lucida guidi un camion, manovri una gru o assista pazienti. Il datore che riammette alla mansione a rischio un lavoratore positivo, o che non attiva i controlli dovuti, risponde in proprio in caso di infortunio.

Gli obblighi del datore di lavoro (e le sanzioni)

Per la tua azienda gli adempimenti si riassumono così:

  1. Individuare nel DVR le mansioni rientranti nelle Intese 2006 e 2007, in collaborazione con RSPP e medico competente (vedi DVR e sorveglianza sanitaria);
  2. Comunicare al medico competente l'elenco nominativo dei lavoratori adibiti alle mansioni soggette a drug test, aggiornandolo a ogni variazione;
  3. Inserire gli accertamenti nel protocollo sanitario: visite preventive (anche preassuntive), periodiche annuali, dopo assenza prolungata o su ragionevole dubbio, secondo le procedure regionali;
  4. Informare i lavoratori sul divieto di alcol, sulle procedure di test e sulle conseguenze della positività;
  5. Rispettare i giudizi di idoneità: sospendere immediatamente dalla mansione a rischio il lavoratore risultato positivo e ricollocarlo dove possibile.

La violazione del divieto di somministrazione di alcolici è punita con sanzione amministrativa (art. 15 L. 125/2001); l'omessa sorveglianza sanitaria nei casi obbligatori espone il datore alle sanzioni penali dell'art. 55 del D.Lgs. 81/08, e la mancata nomina del medico competente ad arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica): i dettagli sono nella pagina sulle sanzioni per mancata nomina. Se hai autisti, mulettisti o operatori di macchine e non hai ancora un medico competente che gestisca i test, richiedi il preventivo online: nomina attiva in 48 ore in tutta Italia.

Domande frequenti

Quali lavoratori devono fare il drug test obbligatorio?

Quelli adibiti alle mansioni dell'allegato all'Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007: tra le più comuni, conducenti con patente C, D o E, mulettisti, gruisti e operatori di macchine movimento terra, addetti a esplosivi. Il test rientra nella sorveglianza sanitaria del medico competente e ha di norma periodicità annuale.

Il datore di lavoro può fare l'alcoltest ai dipendenti?

No, non direttamente. I controlli alcolimetrici nelle attività a elevato rischio individuate dall'Intesa del 2006 possono essere eseguiti solo dal medico competente o dai servizi di prevenzione della ASL (art. 15 L. 125/2001). Preposti e responsabili aziendali non possono sottoporre i lavoratori a etilometro.

Cosa succede se un lavoratore risulta positivo al test antidroga?

Il medico competente lo dichiara temporaneamente inidoneo alla mansione a rischio e lo invia al servizio per le dipendenze della ASL per gli accertamenti di secondo livello. Il lavoratore va allontanato subito dalla mansione a rischio e ricollocato dove possibile: la positività non comporta licenziamento automatico.

Il test antidroga può essere fatto a sorpresa?

Quasi: le procedure operative prevedono che il lavoratore sia convocato con un preavviso massimo di un giorno rispetto alla data del test di screening, proprio per limitare la possibilità di eludere il controllo. Date e convocazioni sono gestite dal medico competente, non dal datore di lavoro.

Un bicchiere di vino in pausa pranzo è consentito?

Non per chi svolge una delle mansioni a elevato rischio dell'Intesa 2006: per queste attività la L. 125/2001 vieta l'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro, quindi anche a pranzo. Per le altre mansioni non c'è divieto legale specifico, ma restano i doveri generali di diligenza e sicurezza.

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