Definizione di ASPP nel D.Lgs. 81/08
L'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/08 definisce l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) come la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali dell'art. 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). Mentre l'RSPP coordina il servizio e ne risponde al datore di lavoro, l'ASPP ne è il braccio operativo: partecipa ai sopralluoghi negli ambienti di lavoro, contribuisce all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio, supporta l'aggiornamento del DVR, collabora ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori e alla gestione di DPI, procedure di sicurezza e near miss.
La designazione degli ASPP non è sempre obbligatoria: il SPP può essere costituito anche dal solo RSPP. Il datore di lavoro nomina uno o più addetti quando le dimensioni, la complessità produttiva o la distribuzione dei rischi lo richiedono; in alcune realtà l'obbligo di un servizio interno (art. 31, comma 6: ad esempio aziende industriali con oltre 200 lavoratori, centrali termoelettriche, aziende estrattive) rende di fatto necessaria una squadra composta anche da ASPP. Come per l'RSPP, la designazione avviene previa consultazione dell'RLS (art. 50) e gli addetti devono disporre di mezzi e tempo adeguati, senza poter subire pregiudizio per l'attività svolta (art. 33, comma 2).
I requisiti formativi (art. 32) prevedono un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e la frequenza dei corsi moduli A e B secondo l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 — a differenza dell'RSPP, l'ASPP non deve frequentare il modulo C, dedicato agli aspetti gestionali e relazionali. È inoltre obbligatorio l'aggiornamento quinquennale di 20 ore (40 per l'RSPP). L'ASPP è quindi una figura tecnica, non sanitaria: la sorveglianza sanitaria resta di competenza esclusiva del medico competente, che con il SPP collabora alla valutazione dei rischi. Il quadro delle figure che il datore di lavoro deve designare è riepilogato negli obblighi del datore di lavoro.