Definizione di RSPP nel D.Lgs. 81/08
L'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) come la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali dell'art. 32, designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP). La designazione è, insieme alla redazione del DVR, uno dei due obblighi non delegabili del datore di lavoro (art. 17, comma 1, lettera b) e riguarda ogni azienda con almeno un lavoratore.
I compiti del SPP sono fissati dall'art. 33: individuare i fattori di rischio e valutarli, elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza, proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica ex art. 35 insieme a datore di lavoro, medico competente e RLS. L'RSPP è dunque una figura tecnica e consulenziale, non sanitaria: non effettua visite mediche né esprime giudizi di idoneità, che spettano esclusivamente al medico competente. Le differenze tra i due ruoli sono spiegate in medico competente vs RSPP.
I requisiti (art. 32) comprendono un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e la frequenza dei corsi moduli A, B e C — il modulo B specifico per il macrosettore di appartenenza, il modulo C riservato ai soli RSPP — con aggiornamento quinquennale. L'incarico può essere ricoperto da un dipendente interno o da un professionista esterno; nei casi dell'art. 34 e dell'Allegato II (ad esempio aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP dopo apposita formazione, dandone informazione preventiva all'RLS.
La mancata designazione dell'RSPP è punita dall'art. 55, comma 1 con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da circa 2.500 a 6.400 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). RSPP e medico competente lavorano fianco a fianco sulla valutazione dei rischi: se la tua azienda deve ancora attivare la sorveglianza sanitaria, parti dalla nomina del medico competente.