Definizione di RLS nel D.Lgs. 81/08
L'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/08 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. A differenza di RSPP e medico competente, che sono scelti dal datore di lavoro, l'RLS è espressione dei lavoratori: nelle aziende fino a 15 lavoratori è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; oltre i 15 è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47). Il numero minimo è di 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 da 201 a 1.000, 6 oltre i 1.000. Dove i lavoratori non eleggono un RLS interno, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST) previsto dall'art. 48.
Le attribuzioni sono elencate all'art. 50. L'RLS è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla designazione di RSPP, addetti al SPP, medico competente e addetti alle emergenze; accede ai luoghi di lavoro; riceve, su richiesta, copia del DVR e del DUVRI; riceve le informazioni dei servizi di vigilanza; partecipa alla riunione periodica ex art. 35 insieme a datore di lavoro, RSPP e medico competente; promuove misure di prevenzione e può fare ricorso alle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate. Il datore di lavoro deve inoltre comunicare il nominativo dell'RLS all'INAIL.
Per svolgere il ruolo, l'art. 37, comma 10 prevede una formazione iniziale di 32 ore, con aggiornamento annuale di 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore oltre i 50. L'RLS esercita le proprie funzioni in orario di lavoro, con permessi retribuiti e senza subire pregiudizio (art. 50, commi 2-3), e non può essere al tempo stesso RSPP: le due figure devono restare distinte per garantire la dialettica del sistema di prevenzione. Anche nella nomina del medico competente il suo ruolo è concreto: va consultato prima della designazione e incontra il medico alla riunione periodica.