Definizione di DVR nel D.Lgs. 81/08
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l'esito scritto della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che l'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 pone tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro. Nessuna azienda con lavoratori ne è esente: dal 1° giugno 2013 non è più ammessa nemmeno l'autocertificazione per le microimprese, sostituita dalle procedure standardizzate (D.I. 30 novembre 2012) per le aziende fino a 10 lavoratori.
L'art. 28 ne definisce oggetto e contenuti minimi. La valutazione deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale. Il documento deve contenere almeno:
- la relazione sulla valutazione dei rischi, con i criteri adottati;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- procedure e ruoli organizzativi per attuare le misure;
- i nominativi di RSPP, RLS e medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici.
L'art. 29 disciplina come si elabora: il datore di lavoro lo redige in collaborazione con l'RSPP e con il medico competente (nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria), previa consultazione dell'RLS. Il DVR deve avere data certa e va rielaborato entro 30 giorni in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
L'omessa redazione è punita dall'art. 55, comma 1 con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da circa 2.500 a 6.400 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica). Il legame tra DVR e protocollo sanitario è approfondito nella guida su DVR e sorveglianza sanitaria; se il documento individua mansioni soggette a visita, il passo successivo è la nomina del medico competente.