Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli accertamenti medici con cui il medico competente verifica nel tempo la compatibilità tra lo stato di salute del lavoratore e la mansione svolta. È disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08.

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Definizione di sorveglianza sanitaria nel D.Lgs. 81/08

L'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In pratica: non una singola visita, ma un percorso continuativo di controlli sanitari che accompagna il lavoratore per tutta la durata dell'esposizione al rischio.

La sorveglianza sanitaria è svolta esclusivamente dal medico competente, nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a). Il medico di famiglia o un generico specialista non possono sostituirlo. L'art. 41, comma 1, stabilisce quando è obbligatoria: nei casi previsti dalla normativa vigente (videoterminali oltre 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, lavoro notturno, rischio biologico e altri) e qualora il lavoratore ne faccia richiesta, se il medico competente la ritiene correlata ai rischi lavorativi.

Il comma 2 dell'art. 41 elenca le tipologie di accertamento che la compongono:

  • visita preventiva, anche in fase preassuntiva, per verificare l'idoneità alla mansione prima dell'esposizione al rischio;
  • visita periodica, di norma annuale, salvo diversa cadenza stabilita dal medico competente;
  • visita su richiesta del lavoratore, se correlata ai rischi professionali;
  • visita in occasione del cambio di mansione;
  • visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti (es. agenti chimici pericolosi);
  • visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.

Gli accertamenti comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche mirate al rischio, definiti nel protocollo sanitario. Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 6). I costi sono sempre a carico del datore di lavoro e le visite si svolgono di norma in orario di lavoro. Sono invece vietati gli accertamenti volti a verificare stati di gravidanza e quelli non correlati ai rischi (art. 41, comma 3). Per attivare la sorveglianza sanitaria in azienda il primo passo è la nomina del medico competente.