Gestione delle emergenze

La gestione delle emergenze è l'insieme delle misure organizzative e gestionali che il datore di lavoro deve adottare per fronteggiare incendi, infortuni gravi, evacuazioni e altre situazioni di pericolo grave e immediato. È disciplinata dagli artt. 43-46 del D.Lgs. 81/08 e dai decreti attuativi su antincendio e primo soccorso.

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Cosa comprende la gestione delle emergenze: piano, addetti, evacuazione e prove

L'art. 43 del D.Lgs. 81/08 elenca gli adempimenti del datore di lavoro: organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; designare preventivamente gli addetti alle emergenze (art. 18, comma 1, lettera b); informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte; programmare gli interventi e dare istruzioni perché i lavoratori possano mettersi al sicuro. Come per il primo soccorso, i lavoratori designati non possono rifiutare l'incarico se non per giustificato motivo e devono essere in numero sufficiente rispetto a dimensioni, rischi e turni dell'azienda. Gli artt. 44 e 45 completano il quadro con i diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e con il primo soccorso aziendale; l'art. 46 rinvia per la prevenzione incendi ai decreti attuativi, oggi i tre DM del 1-3 settembre 2021 (controlli e manutenzione, progettazione, gestione della sicurezza antincendio), che hanno sostituito il DM 10 marzo 1998.

Lo strumento operativo è il piano di emergenza ed evacuazione, obbligatorio in forma scritta nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori, in quelli aperti al pubblico con oltre 50 presenze e nelle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: definisce ruoli, vie di esodo, punti di raccolta, procedure di chiamata dei soccorsi e modalità di evacuazione, anche per persone con disabilità. Il piano va verificato con prove di evacuazione periodiche, di norma almeno annuali, e aggiornato a ogni modifica rilevante di layout, organico o rischi valutati nel DVR.

Anche il medico competente contribuisce alla gestione delle emergenze: collabora all'organizzazione del primo soccorso (art. 25, comma 1, lettera a), supporta la definizione delle procedure sanitarie interne e, durante il sopralluogo annuale, verifica presidi e criticità. La mancata designazione degli addetti o l'assenza del piano espongono il datore di lavoro a sanzioni penali e aggravano la sua posizione in caso di infortunio.