Obbligo, periodicità e contenuti del sopralluogo del medico competente
La sorveglianza sanitaria non può essere fatta "a distanza": per esprimere giudizi di idoneità credibili e collaborare davvero alla valutazione dei rischi, il medico competente deve vedere con i propri occhi postazioni, macchinari, sostanze e organizzazione del lavoro. Per questo l'art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/08 gli impone di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o con una cadenza diversa che egli stesso stabilisce in base alla valutazione dei rischi. La scelta di una periodicità diversa da quella annuale deve essere comunicata al datore di lavoro, che la annota nel documento di valutazione dei rischi: una realtà a basso rischio e stabile può giustificare sopralluoghi meno frequenti, mentre reparti in evoluzione o ad alto rischio possono richiederne più di uno l'anno.
Durante la visita il medico verifica in concreto la coerenza tra il DVR, il protocollo sanitario e la realtà operativa: esamina postazioni e videoterminali, movimentazione dei carichi, esposizione a rumore, agenti chimici e biologici, condizioni microclimatiche e di illuminazione, uso effettivo dei DPI, servizi igienici e locali di riposo, gestione del primo soccorso. Le criticità rilevate e le proposte di miglioramento vengono riportate in un verbale di sopralluogo: il documento non è espressamente tipizzato dalla norma ma è prassi consolidata e costituisce prova documentale dell'adempimento, utile sia in caso di ispezione sia nella riunione periodica ex art. 35.
L'omissione del sopralluogo è una violazione dell'art. 25 sanzionata penalmente a carico del medico competente dall'art. 58 del D.Lgs. 81/08; il datore di lavoro, dal canto suo, deve consentire l'accesso e fornire le informazioni necessarie, perché un incarico che non prevede sopralluoghi non è una sorveglianza sanitaria conforme. È uno dei criteri con cui valutare la serietà di un servizio di medicina del lavoro: il sopralluogo iniziale e quello annuale sono sempre inclusi nel nostro servizio di nomina del medico competente.