Cos'è il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Ogni visita medica di sorveglianza sanitaria si chiude con un giudizio: il medico competente certifica se il lavoratore può svolgere quella specifica mansione, in quell'azienda, con quei rischi. Non è quindi un'idoneità generica al lavoro, ma un giudizio calibrato sulla mansione indicata dal datore di lavoro. L'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede quattro esiti possibili:
- idoneità piena alla mansione;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (es. divieto di sollevare carichi oltre una certa soglia, uso obbligatorio di occhiali durante il lavoro al videoterminale);
- inidoneità temporanea, con indicazione dei limiti temporali di validità;
- inidoneità permanente alla mansione specifica.
Il giudizio è espresso in forma scritta e consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis). Per il datore di lavoro è vincolante: l'art. 42 impone di adibire il lavoratore, ove possibile, a una mansione compatibile con le prescrizioni o, in caso di inidoneità, a mansioni equivalenti o anche inferiori (con conservazione della retribuzione di provenienza). Ignorare limitazioni e prescrizioni espone l'azienda a responsabilità penale in caso di infortunio o malattia professionale.
Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS), che può confermare, modificare o revocare il giudizio stesso (art. 41, comma 9).
Il giudizio viene formulato dopo la visita preventiva e rinnovato a ogni visita periodica, per cambio mansione o al rientro da assenze superiori a 60 giorni. Casi pratici di gestione delle idoneità con limitazioni sono analizzati nella guida al giudizio di idoneità alla mansione.