Cos'è la visita periodica e ogni quanto va ripetuta
Secondo l'art. 41, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/08 la visita periodica serve a "controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica". Mentre la visita preventiva fotografa la situazione iniziale, la periodica verifica nel tempo che l'esposizione ai rischi non abbia prodotto effetti sulla salute e che il lavoratore sia ancora idoneo.
La periodicità è di norma annuale, ma la stessa norma consente una cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi; l'organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità differenti con provvedimento motivato. In alcuni casi è la legge stessa a fissare intervalli specifici. Esempi ricorrenti:
| Rischio / condizione | Periodicità tipica |
|---|---|
| Videoterminali ≥ 20 ore: idonei sotto i 50 anni | Ogni 5 anni (art. 176) |
| Videoterminali: over 50 o idonei con prescrizioni | Ogni 2 anni (art. 176) |
| Movimentazione carichi, rumore, agenti chimici | Di norma annuale, da protocollo |
| Lavoro notturno | Almeno ogni 2 anni (D.Lgs. 66/2003) |
La cadenza concreta per ogni mansione è scritta nel protocollo sanitario redatto dal medico competente: è quello il documento da consultare per programmare le convocazioni. Il datore di lavoro ha l'obbligo di inviare i lavoratori a visita entro le scadenze previste dal protocollo e di comunicare tempestivamente al medico la cessazione del rapporto di lavoro (art. 18, comma 1, lettere g e g-bis); la violazione è sanzionata dall'art. 55.
Ogni visita periodica si conclude con un nuovo giudizio di idoneità, che può confermare quello precedente o introdurre limitazioni e prescrizioni. Gli esiti sono registrati nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal medico. Le visite si svolgono di norma in orario di lavoro, senza alcun costo per il lavoratore. Una panoramica completa di tutte le visite previste dall'art. 41 è nella guida alla sorveglianza sanitaria in azienda.