Definizione di monitoraggio biologico e quando è obbligatorio
A differenza del monitoraggio ambientale, che misura la concentrazione di un agente nell'aria, il monitoraggio biologico misura la dose effettivamente assorbita dall'organismo, per tutte le vie di esposizione: inalatoria, cutanea e ingestiva. Per questo è particolarmente prezioso quando l'assorbimento attraverso la pelle è rilevante (solventi, ammine aromatiche, antiparassitari) o quando i DPI e le abitudini individuali fanno variare molto l'esposizione reale tra lavoratori che svolgono la stessa mansione. Gli indicatori possono essere di dose (l'agente o un suo metabolita, come il piombo ematico o l'acido ippurico urinario per il toluene) oppure di effetto (parametri biologici precocemente alterati dall'esposizione).
Il riferimento normativo è l'art. 229, comma 2, del D.Lgs. 81/08: nell'ambito della sorveglianza sanitaria per il rischio chimico, il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell'Allegato XXXIX. Oggi l'allegato indica il piombo e i suoi composti ionici, con valore limite biologico di 60 µg di piombo per 100 ml di sangue. Per gli altri agenti il medico competente può comunque inserire indicatori biologici nel protocollo sanitario quando li ritiene utili, facendo riferimento a valori guida scientifici come i BEI dell'ACGIH e i valori della Società Italiana Valori di Riferimento.
La gestione dei risultati segue regole precise: i risultati individuali sono comunicati al lavoratore interessato e annotati nella cartella sanitaria e di rischio, mentre il datore di lavoro riceve i dati solo in forma anonima e collettiva, per aggiornare la valutazione del rischio. Il superamento di un valore limite biologico obbliga a rivedere le misure di prevenzione e l'idoneità del lavoratore. La definizione del protocollo, la scelta degli indicatori e l'interpretazione dei risultati spettano al medico competente: per le aziende con esposizione a agenti chimici la sua nomina è un obbligo non rinviabile.