Definizione di VLEP, allegati di riferimento e obblighi aziendali
Per gli agenti chimici la definizione è nell'art. 222, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08: il valore limite di esposizione professionale è il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria, entro la zona di respirazione del lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato. I limiti sono di norma espressi come media ponderata su 8 ore (TWA) e, per gli effetti acuti, come limite di breve termine su 15 minuti (STEL). I valori nazionali recepiscono le direttive europee sui valori limite indicativi e vincolanti e sono elencati in tre allegati:
| Allegato | Contenuto |
|---|---|
| Allegato XXXVIII | VLEP degli agenti chimici (es. solventi, polveri, gas) |
| Allegato XXXIX | Valori limite biologici (piombo), verificati con il monitoraggio biologico |
| Allegato XLIII | Valori limite per agenti cancerogeni e mutageni (es. benzene, polveri di legno duro, silice cristallina) |
Il confronto tra esposizione misurata e VLEP guida la valutazione del rischio chimico: se il rischio non è irrilevante per la salute scattano le misure specifiche dell'art. 225 e la sorveglianza sanitaria dell'art. 229; il superamento di un valore limite impone interventi immediati di riduzione, l'individuazione delle cause e, per i lavoratori interessati, la visita medica straordinaria. Dove l'allegato XXXIX fissa un limite biologico, la verifica passa dal monitoraggio biologico.
Il concetto vale anche per gli agenti fisici del Titolo VIII, con valori limite propri: 87 dB(A) per il rumore (art. 189), 5 m/s² mano-braccio e 1,0 m/s² corpo intero per le vibrazioni (art. 201), oltre ai limiti per campi elettromagnetici (art. 208) e radiazioni ottiche artificiali (art. 215). Ai VLEP di legge si affiancano valori guida scientifici (TLV dell'ACGIH), più restrittivi e aggiornati annualmente, che il medico competente usa come riferimento nella definizione del protocollo sanitario insieme al datore di lavoro.