Registro degli esposti

Il registro degli esposti è il documento in cui vengono iscritti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243 D.Lgs. 81/08) e ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (art. 280). Garantisce la tracciabilità delle esposizioni anche a decenni di distanza, quando alcune malattie professionali si manifestano.

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Registro degli esposti: chi lo tiene, cosa contiene, quanto si conserva

Per l'art. 243 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per la salute da agenti cancerogeni o mutageni sono iscritti in un registro che riporta, per ciascuno, l'attività svolta, l'agente utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione. Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente: è quindi un adempimento a doppia firma, impossibile senza una nomina attiva. Datore di lavoro e organi di vigilanza possono accedervi, mentre il lavoratore ha diritto di conoscere le annotazioni che lo riguardano. Una copia va consegnata all'INAIL e all'organo di vigilanza territorialmente competente, con comunicazione delle variazioni (assunzioni e cessazioni degli esposti); i modelli e le modalità di tenuta sono definiti dal D.M. 155/2007 e la trasmissione avviene oggi anche tramite i servizi telematici INAIL. In caso di cessazione dell'attività aziendale il registro è consegnato all'INAIL, che conserva registro e cartelle sanitarie degli ex esposti per almeno 40 anni, a presidio di patologie a lunga latenza come i tumori professionali. Lo stesso impianto si applica all'amianto, per rinvio dell'art. 260.

Un registro analogo è previsto dall'art. 280 per i lavoratori addetti ad attività con agenti biologici dei gruppi 3 e 4: anche qui l'istituzione e l'aggiornamento spettano al datore di lavoro tramite il medico competente, con copia a INAIL e organo di vigilanza, e conservazione fino a 10 anni dalla cessazione dell'ultima attività a rischio, estesa fino a 40 anni per gli agenti che possono provocare infezioni persistenti, latenti o a lunga incubazione.

Il registro degli esposti si affianca, senza sostituirla, alla cartella sanitaria e di rischio individuale e presuppone una valutazione accurata del rischio cancerogeno aziendale: verniciature, saldature, lavorazioni del legno duro, laboratori e gestione rifiuti sono i contesti in cui l'obbligo scatta più spesso. La sua assenza, in caso di malattia professionale, è tra le omissioni più gravi contestabili all'azienda.