Rischio biologico

Il rischio biologico è il rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici — microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti — che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. È disciplinato dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 (artt. 266-286).

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Definizione di rischio biologico e classificazione degli agenti

L'art. 267 del D.Lgs. 81/08 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il Titolo X si applica a tutte le attività in cui vi è rischio di esposizione: sia quelle con uso deliberato di agenti biologici (laboratori di ricerca, industrie biotecnologiche) sia quelle con esposizione potenziale, dove gli agenti sono presenti come conseguenza dell'attività: sanità e assistenza, gestione dei rifiuti, depurazione, agricoltura e zootecnia, macellazione, servizi mortuari, ma anche attività a contatto con il pubblico.

L'art. 268 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base alla pericolosità crescente:

  • Gruppo 1: improbabile che causi malattie nell'uomo;
  • Gruppo 2: può causare malattie, ma la propagazione nella comunità è improbabile e sono disponibili misure efficaci (es. tetano, legionella);
  • Gruppo 3: può causare malattie gravi con rischio di propagazione, ma di norma esistono profilassi o terapie (es. epatite B e C, tubercolosi);
  • Gruppo 4: malattie gravi, serio rischio di propagazione, di norma senza profilassi o terapie efficaci (es. virus Ebola).

Il datore di lavoro valuta il rischio ai sensi dell'art. 271 e adotta misure tecniche, organizzative e igieniche (artt. 272-273). L'uso di agenti del gruppo 2, 3 o 4 richiede la comunicazione preventiva all'organo di vigilanza (art. 269). I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 279, che comprende anche la messa a disposizione di vaccini efficaci da somministrare a cura del medico competente; i casi di malattia o decesso vanno registrati nell'apposito registro (art. 280). Il settore più esposto è quello sanitario e sociosanitario, per cui esiste una pagina dedicata al medico competente per la sanità; il primo adempimento resta comunque la nomina del medico competente.