Rischio rumore

Il rischio rumore è il rischio per l'udito e la salute derivante dall'esposizione a rumore durante il lavoro. È disciplinato dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198), che fissa valori di azione e limiti di esposizione oltre i quali scattano obblighi crescenti, fino alla sorveglianza sanitaria.

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Definizione di rischio rumore, valori di azione e obblighi

Il rumore è un agente fisico e come tale rientra nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. L'esposizione prolungata a livelli elevati provoca ipoacusia da rumore, una delle malattie professionali più denunciate in Italia, oltre a effetti extrauditivi (stress, ipertensione, ridotta attenzione con aumento degli infortuni). Il datore di lavoro deve valutare il rischio ai sensi dell'art. 190, misurando il livello di esposizione giornaliera o settimanale (LEX) e la pressione acustica di picco (Lpicco).

L'art. 189 fissa tre soglie, che conviene leggere in tabella:

SogliaValoreObblighi principali
Valori inferiori di azione80 dB(A) — picco 135 dB(C)DPI uditivi a disposizione, informazione e formazione; visite su richiesta se il medico le ritiene opportune
Valori superiori di azione85 dB(A) — picco 137 dB(C)Obbligo di uso dei DPI, segnalazione e delimitazione delle aree, programma di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria
Valori limite di esposizione87 dB(A) — picco 140 dB(C)Non superabili mai (misurati tenendo conto dell'attenuazione dei DPI); se superati, misure immediate di rientro

La sorveglianza sanitaria è disciplinata dall'art. 196: è obbligatoria per i lavoratori esposti oltre i valori superiori di azione, di norma con periodicità annuale salvo diversa decisione del medico competente, ed è estesa a chi supera i valori inferiori di azione quando il lavoratore la richieda o il medico ne confermi l'opportunità. L'esame cardine è l'audiometria, che consente di intercettare precocemente i danni uditivi. I settori più interessati sono edilizia, metalmeccanica, legno, tessile e logistica: per questi comparti la definizione del protocollo spetta al medico competente, da attivare con la nomina del medico competente.