Definizione di rischio rumore, valori di azione e obblighi
Il rumore è un agente fisico e come tale rientra nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. L'esposizione prolungata a livelli elevati provoca ipoacusia da rumore, una delle malattie professionali più denunciate in Italia, oltre a effetti extrauditivi (stress, ipertensione, ridotta attenzione con aumento degli infortuni). Il datore di lavoro deve valutare il rischio ai sensi dell'art. 190, misurando il livello di esposizione giornaliera o settimanale (LEX) e la pressione acustica di picco (Lpicco).
L'art. 189 fissa tre soglie, che conviene leggere in tabella:
| Soglia | Valore | Obblighi principali |
|---|---|---|
| Valori inferiori di azione | 80 dB(A) — picco 135 dB(C) | DPI uditivi a disposizione, informazione e formazione; visite su richiesta se il medico le ritiene opportune |
| Valori superiori di azione | 85 dB(A) — picco 137 dB(C) | Obbligo di uso dei DPI, segnalazione e delimitazione delle aree, programma di riduzione, sorveglianza sanitaria obbligatoria |
| Valori limite di esposizione | 87 dB(A) — picco 140 dB(C) | Non superabili mai (misurati tenendo conto dell'attenuazione dei DPI); se superati, misure immediate di rientro |
La sorveglianza sanitaria è disciplinata dall'art. 196: è obbligatoria per i lavoratori esposti oltre i valori superiori di azione, di norma con periodicità annuale salvo diversa decisione del medico competente, ed è estesa a chi supera i valori inferiori di azione quando il lavoratore la richieda o il medico ne confermi l'opportunità. L'esame cardine è l'audiometria, che consente di intercettare precocemente i danni uditivi. I settori più interessati sono edilizia, metalmeccanica, legno, tessile e logistica: per questi comparti la definizione del protocollo spetta al medico competente, da attivare con la nomina del medico competente.