Definizione di stress lavoro-correlato e obbligo di valutazione
La definizione di riferimento è quella dell'accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004: lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. Non è una malattia, ma un'esposizione prolungata può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute (disturbi d'ansia, cardiovascolari, gastrointestinali, del sonno), oltre ad assenteismo, turnover ed errori che aumentano il rischio di infortunio.
L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 impone che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute, "tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004". L'obbligo vale per ogni azienda con almeno un lavoratore e la sua omissione rende il DVR incompleto, con le sanzioni previste dall'art. 55.
Il percorso metodologico è quello indicato dalla Commissione consultiva permanente (indicazioni del 17 novembre 2010) e operativizzato dalla metodologia INAIL: una valutazione preliminare di indicatori oggettivi e verificabili — eventi sentinella (infortuni, assenze, sanzioni, lamentele), fattori di contenuto del lavoro (carichi, orari, turni, ambiente) e fattori di contesto (ruolo, autonomia, comunicazione, conflitti) — seguita, se emerge un rischio non gestibile con azioni correttive, da una valutazione approfondita della percezione dei lavoratori tramite questionari, focus group o interviste. La valutazione va ripetuta periodicamente e in occasione di riorganizzazioni significative.
Il medico competente collabora alla valutazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera a): fornisce al gruppo di gestione i dati sanitari anonimi e collettivi, contribuisce a leggere gli eventi sentinella e considera lo stress nella formulazione dei giudizi di idoneità. Per attivare questa collaborazione serve la nomina del medico competente.