Visita a richiesta del lavoratore: definizione e normativa

La visita a richiesta del lavoratore è la visita medica che il lavoratore può chiedere al medico competente quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano influenzate dall'attività lavorativa. È prevista dall'art. 41, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08.

Cosa prevede la visita su richiesta del lavoratore

L'art. 41, comma 1, lettera b del D.Lgs. 81/08 include nella sorveglianza sanitaria la visita medica su richiesta del lavoratore, "qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica". Non è quindi un diritto incondizionato a una visita in qualsiasi momento: il filtro è la valutazione del medico competente, che accoglie la richiesta quando il disturbo lamentato è plausibilmente collegato al lavoro o rischia di peggiorare a causa del lavoro.

Gli esempi tipici: un videoterminalista con disturbi visivi comparsi tra una visita periodica e l'altra, un addetto alla movimentazione carichi con lombalgia ricorrente, un lavoratore che dopo una malattia si sente in difficoltà con i ritmi della mansione. In tutti questi casi il lavoratore può rivolgersi al medico competente — direttamente o tramite l'azienda — senza attendere la scadenza della visita periodica prevista dal protocollo sanitario.

Tre regole pratiche discendono dalla norma. Primo: il datore di lavoro non può opporsi né filtrare nel merito la richiesta, perché la valutazione spetta solo al medico. Secondo: come tutta la sorveglianza sanitaria, la visita non comporta alcun costo per il lavoratore e si svolge di norma in orario di lavoro. Terzo: la visita si conclude con un nuovo giudizio di idoneità alla mansione ai sensi dell'art. 41, comma 6, che può confermare l'idoneità piena oppure introdurre prescrizioni, limitazioni o un'inidoneità temporanea o permanente; contro il giudizio è possibile ricorrere all'organo di vigilanza ASL entro 30 giorni (art. 41, comma 9).

Per il datore di lavoro, gestire correttamente queste richieste è parte degli obblighi generali di tutela: ignorarle significa esporsi a responsabilità in caso di aggravamento. Il quadro complessivo di visite e periodicità è descritto nella guida alla sorveglianza sanitaria in azienda.

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