Visita di rientro dopo assenza: definizione e normativa

La visita di rientro è la visita medica che precede la ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. È prevista dall'art. 41, comma 2, lettera e-ter del D.Lgs. 81/08 per verificare che l'idoneità alla mansione sia ancora attuale.

Quando è obbligatoria la visita di rientro

L'art. 41, comma 2, lettera e-ter del D.Lgs. 81/08 — introdotta dal D.Lgs. 106/2009 — prevede la "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". La logica è semplice: dopo una malattia lunga o un infortunio importante, le condizioni di salute del lavoratore possono essere cambiate, e il giudizio di idoneità espresso mesi prima potrebbe non essere più attendibile.

I presupposti dell'obbligo sono tre e devono ricorrere tutti. Primo: il lavoratore deve essere già soggetto a sorveglianza sanitaria per la sua mansione; chi non rientra nel protocollo sanitario non deve fare la visita di rientro. Secondo: l'assenza deve dipendere da motivi di salute (malattia, infortunio, intervento chirurgico), non da ferie, aspettativa o congedi di altra natura. Terzo: l'assenza deve superare i 60 giorni continuativi; più assenze brevi intervallate da rientri, anche se sommate superano i 60 giorni, non fanno scattare l'obbligo.

La visita va effettuata prima della ripresa effettiva del lavoro: il datore di lavoro deve quindi attivare per tempo il medico competente, e fino al nuovo giudizio non dovrebbe adibire il lavoratore alla mansione. L'esito è un giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41, comma 6: idoneità piena, idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni (per esempio esclusione temporanea dalla movimentazione carichi dopo un intervento), inidoneità temporanea o permanente. Come per ogni giudizio, è ammesso ricorso all'ASL entro 30 giorni (art. 41, comma 9).

Anche sotto i 60 giorni il rientro può essere gestito: il lavoratore che non si sente in condizioni può attivare la visita a richiesta, che il medico competente valuta caso per caso. Sul funzionamento generale delle visite e dei giudizi, vedi la guida alla visita di idoneità lavorativa.

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