Medico autorizzato vs medico competente: differenze e quando servono entrambi

Se in azienda ci sono lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, il medico competente non basta: la sorveglianza sanitaria radiologica spetta al medico autorizzato, una figura diversa disciplinata dal D.Lgs. 101/2020. Vediamo chi è, in cosa differisce dal medico competente del D.Lgs. 81/08 e quando la tua azienda deve nominarli entrambi.

Chi è il medico autorizzato (D.Lgs. 101/2020)

Il medico autorizzato è il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. La figura è oggi disciplinata dal D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la direttiva 2013/59/Euratom e sostituito integralmente il vecchio D.Lgs. 230/1995.

Per esercitare, il medico deve superare uno specifico esame di idoneità ed essere iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati tenuto presso il Ministero del Lavoro: non basta la specializzazione in medicina del lavoro, serve una qualificazione aggiuntiva in radioprotezione medica. È quindi un sottoinsieme molto più ristretto di professionisti rispetto ai medici competenti.

Una novità rilevante del D.Lgs. 101/2020: la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori esposti, sia di categoria A sia di categoria B, è affidata al medico autorizzato. Con la vecchia normativa il medico competente poteva seguire gli esposti di categoria B; oggi non più — un punto su cui molte aziende non si sono ancora adeguate.

Chi è il medico competente (D.Lgs. 81/08)

Il medico competente è la figura "generalista" della sorveglianza sanitaria: nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, effettua le visite per tutti i rischi convenzionali individuati dalla valutazione dei rischi — videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici e biologici, lavoro notturno — e collabora alla valutazione dei rischi stessa (art. 25).

I suoi requisiti sono fissati dall'art. 38 (specializzazione in medicina del lavoro o titoli equipollenti, iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute): li trovi in dettaglio nella pagina sui requisiti del medico competente, mentre ruolo e compiti sono riassunti nella guida chi è il medico competente.

Il punto chiave: il medico competente non può svolgere la sorveglianza sanitaria radiologica se non è anche iscritto nell'elenco dei medici autorizzati. Le due abilitazioni sono indipendenti, anche se possono coesistere nella stessa persona.

Le differenze in sintesi

Ecco il confronto punto per punto:

AspettoMedico competenteMedico autorizzato
Fonte normativaD.Lgs. 81/08 (artt. 25, 38, 41)D.Lgs. 101/2020
Rischi copertiRischi convenzionali (VDT, MMC, rumore, chimico, biologico, notturno…)Radiazioni ionizzanti
AbilitazioneTitoli art. 38 + elenco nazionale Ministero della SaluteEsame di idoneità + elenco nominativo Ministero del Lavoro
Lavoratori seguitiTutti i soggetti a sorveglianza sanitariaLavoratori esposti (categoria A e B)
DocumentazioneCartella sanitaria e di rischioDocumento sanitario personale del lavoratore esposto
Periodicità visiteDefinita dal protocollo sanitario, di norma annualeAlmeno annuale, con frequenza maggiore se il medico autorizzato lo ritiene necessario
GiudizioIdoneità alla mansione specifica (art. 41, c. 6)Idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Le due sorveglianze non si sostituiscono: coprono rischi diversi dello stesso lavoratore e producono giudizi distinti.

Quando serve il medico autorizzato: la classificazione dei lavoratori esposti

Il punto di partenza non è il medico, ma l'esperto di radioprotezione: è lui che, valutate le dosi potenziali, classifica i lavoratori come esposti di categoria A (i più a rischio, soggetti a vincoli e controlli più stringenti), esposti di categoria B o non esposti. Se esiste anche un solo lavoratore classificato esposto, il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria radiologica con un medico autorizzato.

Le situazioni tipiche in cui accade:

  • Sanità: radiologia, medicina nucleare, radioterapia, emodinamica, odontoiatria con impianti radiologici — il settore con più casi in assoluto;
  • Veterinaria con apparecchi radiografici;
  • Industria: controlli non distruttivi (gammagrafia, radiografia industriale), misuratori di livello e spessore a sorgente radioattiva;
  • Laboratori di ricerca con sorgenti o traccianti radioattivi;
  • Aviazione: personale navigante esposto a radiazione cosmica oltre le soglie di legge.

Fuori da questi ambiti — cioè per la stragrande maggioranza delle aziende italiane — il medico autorizzato non serve e la sorveglianza sanitaria resta interamente in capo al medico competente.

Quando servono entrambi (ed è il caso più comune)

Nelle attività con radiazioni ionizzanti servono quasi sempre entrambe le figure, perché i lavoratori esposti hanno anche rischi convenzionali. L'esempio classico è la sanità: un tecnico di radiologia è esposto alle radiazioni (→ medico autorizzato) ma anche al rischio biologico, alla movimentazione dei pazienti, al lavoro notturno e al videoterminale (→ medico competente). Lo stesso vale per un addetto ai controlli non distruttivi in officina, esposto anche a rumore e agenti chimici. Le specificità del comparto sanitario sono approfondite nella pagina medico competente per la sanità.

Le soluzioni organizzative possibili:

  • Un unico professionista con doppia abilitazione: la legge lo consente e semplifica protocolli, scadenzari e riunione periodica — ma i medici con entrambe le iscrizioni sono pochi;
  • Due professionisti coordinati: un medico competente per i rischi convenzionali e un medico autorizzato per la parte radiologica, che devono scambiarsi le informazioni pertinenti sui giudizi;
  • In ogni caso i giudizi restano due, ciascuno con la propria periodicità e la propria documentazione sanitaria.

Errore da evitare: affidare "per prassi" le visite degli esposti di categoria B al solo medico competente non autorizzato. Dopo il D.Lgs. 101/2020 la sorveglianza radiologica di tutte le categorie di esposti spetta al medico autorizzato, e l'inadempienza è sanzionata autonomamente rispetto al D.Lgs. 81/08.

Cosa deve fare in pratica il datore di lavoro

La sequenza corretta per un'azienda con possibile esposizione a radiazioni ionizzanti:

  1. Nomina l'esperto di radioprotezione e fai classificare lavoratori e aree;
  2. Nomina il medico autorizzato per gli esposti di categoria A e B, e il medico competente per i rischi convenzionali di tutti i lavoratori (o un unico medico con doppia abilitazione);
  3. Coordina i protocolli: calendario visite, scambio dei giudizi, riunione periodica congiunta;
  4. Tieni allineati DVR e valutazione radioprotezionistica: sono documenti distinti ma devono raccontare la stessa realtà;
  5. Verifica le iscrizioni negli elenchi ministeriali di entrambi i medici: è un controllo di 5 minuti che evita nomine nulle.

Se la tua azienda non ha rischi radiologici, il tema si chiude con una buona nomina del medico competente. Se invece operi in sanità, industria o ricerca con sorgenti radiogene, serve una copertura completa su entrambi i fronti. In entrambi i casi puoi partire da un preventivo online: descrivi attività e rischi e ricevi in giornata una proposta con il profilo medico adatto.

Domande frequenti

Il medico competente può fare le visite ai lavoratori esposti a radiazioni?

Solo se è anche iscritto nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. Con il D.Lgs. 101/2020 la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, di categoria A e B, spetta al medico autorizzato: il medico competente "semplice" non può svolgerla.

Chi decide se in azienda serve il medico autorizzato?

La necessità nasce dalla classificazione dei lavoratori fatta dall'esperto di radioprotezione: se anche un solo lavoratore è classificato esposto (categoria A o B), il datore di lavoro deve attivare la sorveglianza sanitaria radiologica con un medico autorizzato iscritto nell'elenco ministeriale.

Un dentista con apparecchio radiografico deve nominare il medico autorizzato?

Dipende dalla classificazione: in molti studi odontoiatrici le dosi sono così basse che l'esperto di radioprotezione classifica il personale come non esposto, e basta il medico competente per i rischi convenzionali. Se invece qualcuno risulta esposto, serve anche il medico autorizzato.

Medico autorizzato e medico competente possono essere la stessa persona?

Sì, se il professionista possiede entrambe le abilitazioni: i requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. 81/08 con iscrizione nell'elenco dei medici competenti, e l'idoneità con iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. È la soluzione più semplice per l'azienda, ma i medici con doppia iscrizione sono pochi.

Ogni quanto vanno visitati i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti?

La visita periodica è almeno annuale e il medico autorizzato può stabilire frequenze più ravvicinate in base a categoria di esposizione e condizioni del lavoratore. Restano dovute anche le visite del medico competente per i rischi convenzionali, con la periodicità del protocollo sanitario.

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