Dirigente per la sicurezza

Il dirigente è la figura che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. La definizione è nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e non coincide con la qualifica contrattuale di dirigente.

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Definizione di dirigente nel D.Lgs. 81/08

Secondo l'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 il dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. È il livello intermedio della catena della sicurezza: sopra di lui il datore di lavoro, che definisce la politica di prevenzione e dispone del potere di spesa; sotto di lui il preposto, che sorveglia l'esecuzione concreta del lavoro.

Attenzione a non confondere la nozione prevenzionistica con la qualifica contrattuale: un responsabile di stabilimento, un capo area o un direttore tecnico inquadrati come quadri o impiegati possono essere dirigenti "per la sicurezza" se organizzano il lavoro altrui con autonomia. Vale infatti il principio di effettività dell'art. 299: chi esercita in concreto i poteri tipici del dirigente ne assume gli obblighi e le responsabilità penali, anche senza investitura formale o delega scritta.

Gli obblighi sono quelli dell'art. 18, condivisi con il datore di lavoro per la parte attuativa e organizzativa: fornire ai lavoratori i DPI, richiedere l'osservanza delle norme e delle disposizioni aziendali, inviare i lavoratori a visita medica nei termini del programma di sorveglianza sanitaria, informare il medico competente della cessazione del rapporto di lavoro, aggiornare le misure di prevenzione, gestire le emergenze. Non gli spettano invece gli obblighi indelegabili dell'art. 17 (valutazione dei rischi e designazione dell'RSPP), che restano del datore di lavoro: il quadro completo è nella guida agli obblighi del datore di lavoro.

Il dirigente deve ricevere una formazione specifica ai sensi dell'art. 37, secondo i contenuti definiti dagli Accordi Stato-Regioni, con aggiornamento periodico. Le violazioni degli obblighi dell'art. 18 sono punite dall'art. 55 con sanzioni penali (arresto o ammenda) graduate in base alla gravità dell'inadempimento.