Definizione di lavoratore nel D.Lgs. 81/08
L'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 definisce lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Il criterio non è il contratto ma l'inserimento nell'organizzazione: contano le condizioni concrete in cui la persona opera, non il nome del rapporto. Sono quindi lavoratori anche gli assunti a termine, i somministrati, gli apprendisti e i collaboratori che lavorano nei locali e con le attrezzature dell'azienda.
La stessa norma equipara al lavoratore una serie di figure: il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione, i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento, gli allievi di istituti di istruzione e universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché — con le specificità previste — i volontari, ad esempio quelli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della protezione civile.
Dalla qualifica discendono sia tutele sia doveri. Il lavoratore ha diritto alla formazione, ai DPI e, quando la mansione comporta rischi che la prevedono, alla sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro (art. 41): visite preventive, periodiche e a richiesta con giudizio di idoneità alla mansione. Un caso frequentissimo è l'addetto al videoterminale per almeno 20 ore settimanali, analizzato nella guida ai videoterminali oltre le 20 ore. L'art. 20 impone d'altra parte al lavoratore di prendersi cura della propria salute e di quella dei colleghi, osservare le disposizioni ricevute, usare correttamente attrezzature e DPI e sottoporsi ai controlli sanitari previsti. Come si organizza in pratica la tutela sanitaria è spiegato nella guida alla sorveglianza sanitaria in azienda.