DPI — Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) sono le attrezzature indossate dal lavoratore per proteggersi dai rischi residui che non possono essere eliminati alla fonte. Sono disciplinati dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 74-79) e dal Regolamento (UE) 2016/425.

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Definizione di DPI, categorie di rischio e obblighi delle parti

L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti sul lavoro, compresi complementi e accessori. Non rientrano nella definizione gli indumenti di lavoro ordinari non specificamente protettivi, le attrezzature dei servizi di soccorso, i dispositivi di autodifesa e i materiali sportivi.

Il principio cardine è quello dell'art. 75: i DPI sono l'ultima barriera, obbligatori solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. L'art. 76 richiede che siano conformi al Regolamento (UE) 2016/425, marcati CE, adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni del luogo di lavoro, ed ergonomicamente compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il Regolamento distingue tre categorie: prima categoria per i rischi minimi (es. guanti da giardinaggio), seconda categoria per i rischi intermedi (occhiali, elmetti, calzature di sicurezza), terza categoria per i rischi che possono causare morte o danni irreversibili (protezione delle vie respiratorie, imbracature anticaduta).

Gli obblighi del datore di lavoro sono fissati dall'art. 77: scegliere i DPI sulla base della valutazione dei rischi, fornirli gratuitamente, mantenerli in efficienza, informare e formare i lavoratori sull'uso corretto. Per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori è obbligatorio anche uno specifico addestramento pratico. I lavoratori, ai sensi dell'art. 78, devono utilizzarli conformemente alla formazione ricevuta, averne cura e segnalare difetti o inconvenienti. La mancata fornitura dei DPI è penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro (art. 55, con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro, importi soggetti a rivalutazione periodica).

Anche il medico competente entra nel processo: i criteri di scelta e l'efficacia dei DPI sono tra i punti obbligatori all'ordine del giorno della riunione periodica ex art. 35, e l'idoneità all'uso di alcuni dispositivi (es. maschere respiratorie) è verificata in sede di sorveglianza sanitaria. Il quadro completo dei doveri aziendali è nella guida agli obblighi del datore di lavoro.