Definizione di DPI, categorie di rischio e obblighi delle parti
L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi presenti sul lavoro, compresi complementi e accessori. Non rientrano nella definizione gli indumenti di lavoro ordinari non specificamente protettivi, le attrezzature dei servizi di soccorso, i dispositivi di autodifesa e i materiali sportivi.
Il principio cardine è quello dell'art. 75: i DPI sono l'ultima barriera, obbligatori solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o riorganizzazione del lavoro. L'art. 76 richiede che siano conformi al Regolamento (UE) 2016/425, marcati CE, adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni del luogo di lavoro, ed ergonomicamente compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il Regolamento distingue tre categorie: prima categoria per i rischi minimi (es. guanti da giardinaggio), seconda categoria per i rischi intermedi (occhiali, elmetti, calzature di sicurezza), terza categoria per i rischi che possono causare morte o danni irreversibili (protezione delle vie respiratorie, imbracature anticaduta).
Gli obblighi del datore di lavoro sono fissati dall'art. 77: scegliere i DPI sulla base della valutazione dei rischi, fornirli gratuitamente, mantenerli in efficienza, informare e formare i lavoratori sull'uso corretto. Per i DPI di terza categoria e per gli otoprotettori è obbligatorio anche uno specifico addestramento pratico. I lavoratori, ai sensi dell'art. 78, devono utilizzarli conformemente alla formazione ricevuta, averne cura e segnalare difetti o inconvenienti. La mancata fornitura dei DPI è penalmente sanzionata a carico del datore di lavoro (art. 55, con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da circa 1.500 a 6.000 euro, importi soggetti a rivalutazione periodica).
Anche il medico competente entra nel processo: i criteri di scelta e l'efficacia dei DPI sono tra i punti obbligatori all'ordine del giorno della riunione periodica ex art. 35, e l'idoneità all'uso di alcuni dispositivi (es. maschere respiratorie) è verificata in sede di sorveglianza sanitaria. Il quadro completo dei doveri aziendali è nella guida agli obblighi del datore di lavoro.