Formazione ex art. 37: contenuti, durata e aggiornamento
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con riferimento ai concetti generali di prevenzione e ai rischi specifici della propria mansione. La formazione va erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione e dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Deve avvenire durante l'orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, e non va confusa con la semplice informazione ex art. 36: la formazione richiede verifica dell'apprendimento, non la sola consegna di materiale.
La struttura consolidata dei corsi prevede un modulo di formazione generale di 4 ore (uguale per tutti) e una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda della classificazione di rischio basso, medio o alto dell'azienda in base al codice ATECO, con aggiornamento quinquennale di 6 ore. Percorsi dedicati sono previsti per preposti e dirigenti. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha accorpato in un testo unico i precedenti accordi (incluso quello del 21 dicembre 2011), ha rafforzato i requisiti su docenti, e-learning e verifiche finali e ha introdotto per la prima volta un corso obbligatorio per il datore di lavoro: le novità sono riassunte negli aggiornamenti normativi 2025.
La violazione dell'obbligo formativo è punita dall'art. 55 con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da circa 1.200 a 5.200 euro (importi soggetti a rivalutazione periodica) e, in caso di infortunio, pesa gravemente sulla posizione del datore di lavoro. La formazione è inoltre complementare alla sorveglianza sanitaria: il medico competente, durante visite e sopralluoghi, contribuisce a individuare i bisogni formativi legati ai rischi per la salute, e i programmi di formazione sono discussi nella riunione periodica. L'elenco completo dei doveri aziendali è nella guida agli obblighi del datore di lavoro.