Idoneità con prescrizioni o limitazioni

L'idoneità con prescrizioni o limitazioni è il giudizio con cui il medico competente dichiara il lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma solo a determinate condizioni. È uno dei quattro esiti previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08.

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Cosa significa idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni

L'art. 41, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 81/08 la definisce idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Il lavoratore può continuare a svolgere la propria mansione, ma il medico competente indica per iscritto le condizioni da rispettare. La distinzione pratica è questa:

  • le prescrizioni impongono un comportamento o un presidio aggiuntivo: uso di occhiali correttivi al videoterminale, pause supplementari, uso obbligatorio di specifici DPI, controlli sanitari ravvicinati;
  • le limitazioni escludono una parte dei compiti della mansione: divieto di sollevare carichi oltre una certa soglia, esclusione dal lavoro notturno o in quota, divieto di guida di carrelli elevatori.

Il giudizio può essere temporaneo (con scadenza, in vista di una rivalutazione) o permanente, e viene consegnato in copia al lavoratore e al datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis).

Per l'azienda il giudizio è vincolante. L'art. 42 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad attuare le misure indicate dal medico competente, e l'art. 18, comma 1, lettera c) impone di affidare i compiti tenendo conto delle condizioni di salute del lavoratore. Assegnare a un magazziniere con limitazione a 10 kg la movimentazione di colli più pesanti significa violare il giudizio: in caso di infortunio o malattia professionale la responsabilità del datore di lavoro è pressoché automatica. Nella pratica, il datore di lavoro deve informare il preposto, riorganizzare i compiti e documentare l'adeguamento, coinvolgendo il medico competente se la limitazione rende di fatto impossibile la mansione.

Contro il giudizio, lavoratore e datore di lavoro possono presentare ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). L'idoneità con prescrizioni va distinta dall'inidoneità temporanea, che sospende del tutto lo svolgimento della mansione. Esempi concreti di gestione sono nella guida al giudizio di idoneità alla mansione.