Cos'è l'inidoneità permanente e cosa comporta per il datore di lavoro
L'art. 41, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 81/08 prevede l'inidoneità permanente quando gli accertamenti sanitari dimostrano che il lavoratore non potrà più svolgere la mansione specifica, senza prospettive di recupero. Attenzione al perimetro del giudizio: il lavoratore è inidoneo a quella mansione, con quei rischi, in quel contesto — non al lavoro in generale. Un carrellista con una grave patologia visiva può essere permanentemente inidoneo alla guida del muletto e perfettamente idoneo ad attività di magazzino a terra o d'ufficio.
Il giudizio, espresso in forma scritta e consegnato in copia a lavoratore e datore di lavoro (art. 41, comma 6-bis), attiva l'obbligo di ricollocazione dell'art. 42: il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, conservando la retribuzione della mansione di provenienza. La giurisprudenza consolidata richiede all'azienda uno sforzo organizzativo effettivo e documentato (il cosiddetto repêchage): solo quando è dimostrata l'impossibilità di ogni ricollocazione compatibile, anche con adattamenti ragionevoli dell'organizzazione, il licenziamento per inidoneità sopravvenuta diventa legittimo come extrema ratio.
Proprio per le sue conseguenze sul rapporto di lavoro, il giudizio è impugnabile: l'art. 41, comma 9, ammette ricorso entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS), da parte sia del lavoratore sia del datore di lavoro, con possibile conferma, modifica o revoca. Prima di arrivare all'inidoneità permanente, il medico competente valuta di norma soluzioni intermedie come l'idoneità con prescrizioni o limitazioni o l'inidoneità temporanea, riservando il giudizio definitivo ai quadri clinici consolidati.
Una sorveglianza sanitaria ben impostata riduce il rischio di arrivare a giudizi estremi senza preavviso: intercettare precocemente i segnali con visite periodiche adeguate ai rischi è uno dei compiti chiave del medico competente (art. 25). Approfondisci nella guida al giudizio di idoneità alla mansione.