Infortunio sul lavoro

L'infortunio sul lavoro è l'evento dannoso avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità del lavoratore. È coperto dall'assicurazione obbligatoria INAIL e fa scattare precisi obblighi di denuncia e comunicazione in capo al datore di lavoro.

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Infortunio sul lavoro: elementi costitutivi, denuncia INAIL e adempimenti del datore

La definizione discende dall'art. 2 del DPR 1124/1965 (Testo Unico INAIL) e poggia su tre elementi: la causa violenta, cioè un'azione intensa e concentrata nel tempo (una caduta, un taglio, uno sforzo improvviso, ma anche un'aggressione o un contagio); l'occasione di lavoro, ossia il nesso anche indiretto con l'attività lavorativa; la lesione, che può consistere in inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni, inabilità permanente o morte. La causa violenta distingue l'infortunio dalla malattia professionale, che matura invece per esposizione prolungata. È tutelato anche l'infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000), occorso nel normale percorso casa-lavoro o tra due luoghi di lavoro, salvo interruzioni o deviazioni non necessitate.

Gli adempimenti del datore di lavoro sono stringenti. Ricevuto il certificato medico — trasmesso all'INAIL direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria — deve inviare in via telematica la denuncia di infortunio entro 2 giorni per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni, ed entro 24 ore in caso di morte o pericolo di morte (art. 53 DPR 1124/1965). A ciò si aggiunge l'obbligo dell'art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08: comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, anche gli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza oltre a quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione del certificato. L'omissione comporta sanzioni amministrative e, per gli infortuni gravi, l'apertura pressoché automatica di un'inchiesta dell'organo di vigilanza.

L'infortunio ha riflessi diretti anche sulla sorveglianza sanitaria: l'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/08 impone la visita medica al rientro dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, per verificare l'idoneità alla mansione. L'andamento infortunistico va inoltre analizzato nel DVR e discusso nella riunione periodica ex art. 35: registrare e studiare anche i mancati infortuni è la strategia più efficace per ridurre gli eventi reali.