Cos'è la mansione specifica e perché è centrale nella sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. 81/08 non fornisce una definizione autonoma di mansione specifica, ma il concetto attraversa tutto il decreto: l'art. 41, comma 2, lettera a) prevede la visita preventiva «intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica», e ogni giudizio successivo (periodico, per cambio mansione, al rientro da assenza superiore a 60 giorni) ha lo stesso perimetro. In pratica la mansione specifica è la combinazione di tre elementi:
- i compiti realmente svolti (non la qualifica contrattuale: un "operaio" può fare saldatura, mulettista o assemblaggio, con profili di rischio diversissimi);
- i rischi associati individuati nel DVR: videoterminale, movimentazione carichi, agenti chimici, rumore, lavoro notturno;
- il contesto operativo: reparto, turni, attrezzature, ambienti.
Da questa nozione discendono conseguenze pratiche precise. Il medico competente costruisce il protocollo sanitario per mansione (art. 25, comma 1, lettera b): a ogni mansione corrispondono accertamenti e periodicità propri. Il datore di lavoro, che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera g) invia i lavoratori a visita «entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria», deve comunicare al medico la mansione in modo accurato e aggiornato: una descrizione generica o superata produce giudizi di idoneità fragili, contestabili in sede di vigilanza e inutilizzabili in caso di contenzioso.
Il cambio di mansione specifica è un momento sensibile: se la nuova mansione comporta rischi diversi, serve una nuova visita (art. 41, comma 2, lettera d) e un nuovo giudizio. Anche le limitazioni si leggono in rapporto alla mansione: un lavoratore inidoneo a una mansione può essere pienamente idoneo a un'altra nella stessa azienda. Per capire come nasce e cosa contiene il giudizio riferito alla mansione, vedi la voce giudizio di idoneità.