Definizione di videoterminalista nel D.Lgs. 81/08
L'art. 173, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81/08 definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175. La soglia si riferisce all'uso effettivo del videoterminale, non all'orario di lavoro complessivo: un dipendente full time che passa metà del tempo in riunioni o attività manuali potrebbe non raggiungerla, mentre un part time da 24 ore interamente al computer sì. Il conteggio va fatto sulla mansione reale, come descritta nel documento di valutazione dei rischi.
La qualifica di videoterminalista attiva le tutele del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179). Le principali:
- Sorveglianza sanitaria (art. 176): visita preventiva e visite periodiche con particolare riguardo alla funzione visiva e all'apparato muscolo-scheletrico. La periodicità è biennale per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto 50 anni, quinquennale negli altri casi;
- Pause obbligatorie (art. 175): in assenza di diversa previsione contrattuale, 15 minuti di interruzione ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa è un cambio di attività, non necessariamente inattività, e non è cumulabile a inizio o fine giornata;
- Postazione conforme (art. 174 e Allegato XXXIV): schermo, tastiera, sedile, piano di lavoro e illuminazione devono rispettare i requisiti ergonomici minimi;
- Dispositivi speciali di correzione (art. 176, comma 6): se la visita evidenzia la necessità di occhiali specifici per il lavoro al videoterminale, il costo è a carico del datore di lavoro.
Poiché il superamento delle 20 ore rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria, l'azienda con videoterminalisti deve procedere alla nomina del medico competente. Il calcolo della soglia e i casi dubbi (smart working, uso saltuario, doppio monitor) sono approfonditi nella guida ai videoterminali e alla regola delle 20 ore.