Smart working e sicurezza sul lavoro

Lo smart working (lavoro agile) non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di salute e sicurezza: la L. 81/2017 e il D.Lgs. 81/08 impongono informativa scritta, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria anche per chi lavora da remoto, in particolare come videoterminalista.

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Quali obblighi di sicurezza restano in capo al datore di lavoro nello smart working

Il lavoro agile è definito dagli artt. 18-23 della L. 81/2017 come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, senza vincoli precisi di orario o di luogo, stabilita mediante accordo individuale. L'art. 22 pone la regola chiave: il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e gli consegna, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione (per la quale è disponibile il modello INAIL). Il lavoratore, a sua volta, è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione. Sul fronte del D.Lgs. 81/08, l'art. 3, comma 10 estende ai lavoratori a distanza che operano al videoterminale le tutele del Titolo VII, oltre agli obblighi di informazione e formazione: lo smart working va quindi considerato nel DVR, valutando postazione domestica, rischio posturale, affaticamento visivo, stress lavoro-correlato e diritto alla disconnessione.

La conseguenza pratica più rilevante riguarda la sorveglianza sanitaria: lo smart worker che utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali — soglia che si calcola sommando ore in sede e ore da remoto — è videoterminalista a tutti gli effetti e va sottoposto a visita preventiva e a visite periodiche dal medico competente, con periodicità quinquennale, biennale sopra i 50 anni o in caso di prescrizioni. La regola è identica a quella del lavoro in presenza, spiegata nella guida sui videoterminali oltre le 20 ore settimanali.

Restano applicabili anche la tutela INAIL per infortuni occorsi durante la prestazione da remoto (compreso, a certe condizioni, l'infortunio in itinere verso il luogo scelto per lavorare) e gli obblighi generali dell'art. 18. In sintesi: il luogo cambia, gli obblighi no. Un'azienda con dipendenti in smart working per oltre 20 ore settimanali al videoterminale deve avere il medico competente nominato esattamente come un'azienda con soli uffici in presenza.